CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA, sent. 161/2007
Il Collegio non condivide la giurisprudenza che assimila il colpo di sonno alla stregua di un fatto repentino, inaspettato e, quindi, accidentale tale, perciò, da escludere la colpa grave dell'agente, salvo la dolosa preordinazione (cfr. C. conti, sez. I, 11 marzo 1992, n. 56; id., sez. Sardegna, 6 giugno 1990, n. 512) trattandosi invece di evenienza altamente prevedibile se non si è perfettamente riposati. Il colpo di sonno è così equiparabile alla distrazione, ossia ad un comportamento inconsapevole ma che può essere evitato mediante uso della normale diligenza (cfr. Corte conti, sez. II, 14 giugno 1990, n. 188).