Convenzione Comune /Ente Pubblico Economico chi stipula ?

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Arcam
00lunedì 19 gennaio 2004 17:19
Ho in corso di "costruzione" o meglio stesura (grazie anche a Ferrari)uno schema di convenzione Comune/Ente Pubblico concernente la delega di servizi di progettazione ed altre attività correlate.
Proprio oggi sul sole 24ore c'è un interessante richiamo giurisprudenziale sulle consulenze esterne ,in verità c'entra poco con la domanda che farò,però l'articolista fà un breve cenno ai compiti e le funzioni del Segretario Comunale ..."egli svolge funzioni consultive,referenti,assistenza alle riunioni della giunta e del consiglio ;ha anche competenze rogatorie(svolge cioè funzioni di notaio)su tutti i contratti e può autenticare scritture private a atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
Vi sono poi dei comuni in cui il segretario comunale svolge la propria attività non in uno solo ,ma in due comuni..."
Con ogni evidenza l'articolista non conosce ancora il grande bisegretario e trequarti o trisegretario che dir si voglia Lillo 1.
A parte gli scherzi secondo voi ,tenuto conto che il soggetto delegante è il Comune ,in forza di questo fatto è obbligatorio che la stipula della convenzione sia gestita dal Segretario Comunale o è possibile la stipula da parte di altro soggetto dell'Ente delegato,es Dirigente dell'area amministrativa (gare e contratti) avendo vieppiù a disposizione anche l'ufficiale rogante ?
o la cosa è indifferente ?
Personalmente a naso propendo per il Segretario Comunale,voi che ne pensate ? grazie .
Antosenior
00lunedì 19 gennaio 2004 17:31
Se il segretario è investito di funzioni dirigenziali (Direttore generale o nel caso manchino dirigenti nel comune) può firmare, ma non rogare l'atto. Non è possibile svolgere in contemporanea le due funzioni.
In tutti gli altri casi a firmare (ossia stipulare la convenzione) sarà un dirigente, mentre il segretario rogherà l'atto.
Sul sito www.notarlex.it, alla sezione Studi e approfondimenti-Diritto amministrativo, ci possono essere dei contributi utili.

[Modificato da Antosenior 19/01/2004 17.36]

Arcam
00lunedì 19 gennaio 2004 17:51
Cavolo ..risposta in tempo record..grazie Antonsenior.
Ci riprovo,ho notato che qualche accordo di programma tra Enti pubblici Es Provincia/Comune in merito alla realizzazione di OLLPP viene pubblicato sul BUR regionale.
E' questa una procedura di evidenza pubblica obbligatoria a cui soggiace anche la convenzione a cui ho accennato ? ,(tenuto conto che il tenore della convenzione è nel caso specifico molto più vincolante per le parti rispetto alle condizioni rinvenibili in vari accordi di programma ,che in quanto tali lasciano margini di indeterminazione tipici degli strumenti programmatici ), oppure si può tranquillamente non procedere alla pubblicazione sul bur?
arigrazie
lillo1
00lunedì 19 gennaio 2004 18:04
caro arcam, provvederò ad informare l'articolista che, almeno qui da noi, avere più comuni è la regola...

però tu non confondere: come ha già sinteticamente detto antonio, se il segretario com. svolge le funzioni di ufficiale rogante non può rapprentare l'ente nell'atto.
mi spiego meglio:
il segr. com svolge le funzioni di ufficiale rogante quando l'atto è redattoin forma pubblico -a mministrativa (e segue, quindi, le regole della legge notarile). in tal caso, il segr attesta che quanto stipulato corrisponde alla volontà manifestata dalle parti. qui le parti devono essere almeno 3: il segr com (ufficiale rogante); e i rappresentanti delle parti; oltre ai due testimoni, ai quali le parti possono anche rinunciare (ma della rinuncia deve essere dato atto);
la forma pubblico amministrativa è obbligatoria solo quando conclude una procedura ad evidenza pubblica (asta pubblica, licitazione privata..). negli altri casi no. personalmente non ho mai visto utilizzare la forma dell'atto pubblico per una convenzione tra enti, e mi sembra un aggravamento di procediemnto del tutto inutile. di solito, per una convenizone tra enti, ciascun ente approva il testo della convenzione, che poi viene "stipulata", nel senso di sottoscritta, dal soggetto che rappresenta l'ente in base allo statuto dell'ente medesimo. senza neanche l'autentica di firma.
ovviamente, nel caso si scegliesse di fare una scrittura privata con firma autenticata, anche in questo caso, se l'autentica è redatta dal segr. com, non può essere lui a rappresnetare l'ente nell'atto, dato che non può autenticarsi la sua firma.
in ogni caso, anche la scrittura privata autenticata deve essere registrata, (o meglio, è l'autentica ad essere soggetta a registrazione)
ovviamente, quando si parla di registrazione, si parla anche di spese.

per quanto riguarda la pubblicazione sul bollettino regionale, essa è prevista espressamente dall'art. 34 comma 4 del testo unico enti locali per gli accordi di programma, che sono una specifica e determinata modalità attraverso la quale le amministarzioni possono cooperare. per le altre forme do cooperazione, non mi risulta che esista un obbligo analogo.

non so se mi sono spiegata...



Arcam
00lunedì 19 gennaio 2004 18:21
Per Lillo1..accidenti se ti sei spiegata ...dopotutto tenuto conto della tua trilpice veste ,l'ulteriore chiarimento (di cui ti ringrazio )è pervenuto in stereofonia...anzi una terza cassa era proprio dietro la nuca .
credo di aver imparato la lezione .
cordiali saluti
lillo1
00lunedì 19 gennaio 2004 20:56
... lungi da me l'idea di dare lezioni a chichessia...

non so se ho capito bene il tuo problema, ma se si tratta di formalizzare un accordo con un'altro ente pubblico ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) della legge Merloni per ottenere un'attività di progettazione di una singola opera pubblica, io non credo sia necessario alcun tipo di atto pubblico nè di scrittura privata autenticata nè di pubblicazioni sul b.u.r.
Nel caso in cui l'altro ente sia un ente di cui il tuo ente non fa parte (es: comune e provincia), io farei una convenzione ai sensi dell'art. 30 del tuel;
Nel caso in cui l'altro ente sia un ente di cui il tuo ente fa parte(es: consorzio), propenderei per una delega all'ente strumentale, e quindi una delibera di giunta che approva un disciplinare di incarico. se ti interessa, su quest'ultima fattispecie, ho delle bozze di cose fatte da queste parti nei confronti di un consorzio.
Arcam
00martedì 20 gennaio 2004 10:41
Per Lillo1..ti ringrazio per la disponibilità...certo che sono interessato al materiale ,me lo puoi far pervenire tramite casella di posta elettronica ?ho controllato c'è l'indicazione nel mio profilo.
La convenzione è un obbligo previsto nel bando regionale concernente l'attivazione concertata dei cosidetti "contratti di quartiere".
Inoltre è ugualmente prevista in apposita legge regionale in cui viene detto che per eventuali prestazioni e servizi resi dall'Ente ad altri soggetti(Provincie,Comuni,la stessa Regione) c'è l'obbligo di apposite convenzioni che devono stabilire la durata del compito affidato,i fini da perseguire,i rapporti finanziari,i reciproci obblighi e garanzie.
Questo tipo di approccio (non la prestazione in sè) è del tutto nuovo o quasi per cui la convenzione in itinere assume caratteristiche di sperimentalità e costituirà la base per ulteriori aggiornamenti.
saluti..a proposito a chi? visto che siete in tre ..va beh! tutte e tre e passa la paura .

Arcam
00mercoledì 21 gennaio 2004 12:06
Ringrazio Lillo1 per il materiale inviato.
A risentirci.

lillo1
00mercoledì 21 gennaio 2004 12:09
Re:

Scritto da: Arcam 21/01/2004 12.06
Ringrazio Lillo1 per il materiale inviato.
A risentirci.




prego, ci mancherebbe. rinnovo però la raccomandazione di "maneggiare con cura"; quella delibera e quel disciplinare si riferiscono a una situazione ben precisa (delega a consorzio di cui l'ente è parte). se non è quella la fattispecie, secondo me bisogna fare altri ragionamenti.
buon lavoro

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