Incarichi: dalla Finanziaria 2008 al D.L. 112/2008 (norme, pareri, interpretazioni)

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aidi
00giovedì 28 febbraio 2008 18:06
l'avete visto? è interessante..
omissis..................

NEL MERITO

1- Quadro normativo di riferimento
La richiesta di parere fa in particolare riferimento all’art. 3, comma 55 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), laddove prevede che l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42 co. 2 lett. b) del D. lgs. n. 267/2000.
In realtà, ai fini della soluzione del quesito proposto, appare indispensabile un inquadramento di tipo più generale della fattispecie, con riferimento sia alla disciplina preesistente su cui la legge finanziaria per il 2008 va ad innestarsi, sia alle altre norme presenti nella L. n. 244/2007 che, lette in combinato disposto, contribuiscono a definire la logica generale del sistema e a fornire la corretta chiave di lettura delle norme espressamente richiamate.
2 - Gli incarichi esterni: a) la normativa di base
Com’è noto, la disciplina dei cosiddetti “incarichi esterni”, ossia del ricorso ad extranei per l’esercizio di funzioni connesse alla cura della cosa pubblica, è desumibile, per gli enti locali, dall’art. 7 co. 6, 6bis e 6ter del D. lgs. n. 165/2001 e dall’art. 110 ult. co. del D. lgs. n. 267/2000, come modificati ed integrati dalle numerose leggi, per lo più di tipo finanziario, che si sono succedute in prosieguo di tempo, perseguendo una logica di progressivo contenimento della spesa derivante dal ricorso ad incarichi esterni.
Positivizzando principi di origine pretoria, segnatamente della giurisprudenza contabile, il legislatore, all’art. 7 del D. lgs. n. 165/2001 ha indicato i presupposti essenziali per il ricorso agli incarichi esterni: l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Inoltre è previsto che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi e che i regolamenti di cui all'art. 110 co. 6, del D. lgs. n. 267/2000 si adeguino ai principi suindicati.
Le leggi finanziarie, oltre a fissare precisi limiti di spesa per gli incarichi esterni, hanno rafforzato il regime di trasparenza degli stessi, attraverso l’obbligo della pubblicità e dell’adeguata motivazione, ed il controllo sui medesimi in capo agli organi interni e alla Corte dei conti (L. n. 662/1996, Dl. n. 168/2004, L. n. 311/2004, L. n. 266/2005).
b) le innovazioni della legge n. 244/2007
La legge finanziaria per il 2008 prosegue in quest’ottica restrittiva degli incarichi esterni, introducendo, nell’ambito degli enti locali, una più marcata procedimentalizzazione per il ricorso agli stessi. Tale risultato è raggiunto attraverso l’introduzione di due obblighi. Innanzi tutto, viene disposto che il Consiglio dell’ente locale approvi un programma, solamente nell’ambito del quale possa essere prevista la possibilità dell’affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione.
Il programma, come si desume dalla locuzione “solo” utilizzata dalla norma di legge, costituisce il presupposto imprescindibile per l’eventuale adozione di incarichi esterni; esso deve essere approvato dal Consiglio dell’ente locale ai sensi dell’art. 42 co. 2 lett. b) del D. lgs. n. 267/2000, non potendo essere adottato in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia (cfr. ult. co art. 42 citato). In questo modo si responsabilizza l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo in sede di previsione generale dell’an del ricorso a personale esterno per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza.
In seconda battuta, il comma 56 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008 prevede che l’individuazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenze, nonché la fissazione del limite massimo di spesa annua debba essere fatta con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi dell’art. 89 D. lgs. n. 267/2000, da trasmettersi, per estratto, alla Sezione regionale della Corte dei conti entro trenta giorni dalla sua adozione.
In realtà quest’ultima previsione si ricollega alla norma contenuta nell’art. 7 co. 6ter del D. Lgs. n. 165/2001 che statuisce la necessità dell’osservanza, da parte dei regolamenti di cui all’art. 110 co. 6 del D. L.gs. n. 267/2000, dei principi dettati in tema di incarichi esterni dall’art. 7 D. Lgs. n. 165/2001.
Tuttavia, con la legge finanziaria per il 2008, affinchè il ricorso ad incarichi esterni negli enti locali possa essere considerato legittimo, non è sufficiente il rispetto dei principi e delle norme in materia suesposte, bensì occorre che lo stesso sia frutto di un’espressa scelta dell’organo d’indirizzo politico locale tramite una programmazione dell’ente ed una disciplina di dettaglio dettata dal regolamento dell’ente, che, conformemente alla normativa di base in materia, ne impedisca un uso indiscriminato e distorto.
L’affidamento di incarichi esterni effettuato al di fuori di questi presupposti risulterà inevitabilmente illegittimo, costituirà illecito disciplinare e determinerà responsabilità erariale del funzionario che lo ha disposto (co. 56 art. 3 L. n. 244/2007).
c) le tipologie di incarichi e le forme contrattuali
Il comma 55 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008, per quanto concerne il programma approvato dal Consiglio, fa espresso riferimento all’affidamento da parte degli enti locali di “incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze”. Il successivo comma 56, a proposito della necessità del regolamento dell’ente, aggiunge il riferimento agli “incarichi di collaborazione”. Si rende, pertanto, doverosa una considerazione circa il preciso ambito di applicazione delle norme suesposte.
Com’è noto il D.l. n. 168/2004 ha distinto tre tipologie di incarichi esterni: di studio, di ricerca, di consulenza.
La Corte dei conti SS.RR. in sede di controllo (delib. n. 6 del 15 febbraio 2005) ne ha fornito una definizione: per gli incarichi di studio il riferimento è all’art. 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno.
Il tratto che accomuna le differenti tipologie è, secondo le SS.RR., la sostanziale riconducibilità di tali fattispecie alla categoria del contratto di lavoro autonomo, più precisamente il contratto di prestazione d’opera intellettuale ex artt. 2229-2238 c.c. Resterebbero esclusi, quindi, a rigore, da questo ambito i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”, che, com’è noto, rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell’incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 c.p.c.). Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, infatti, per la loro stessa natura, che prevede la continuità della prestazione ed un potere di direzione dell’amministrazione, in via concettuale apparirebbero incompatibili con gli incarichi esterni, caratterizzati (di norma) dalla temporaneità e dall’autonomia della prestazione.
Resta fermo peraltro, secondo le SS.RR., che, qualora un atto rechi il nome di collaborazione coordinata e continuativa, ma, per il suo contenuto, rientri nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, il medesimo sarà soggetto al limite di spesa, alla motivazione, ai controlli ed alle altre prescrizioni imposte dalla normativa generale sugli incarichi esterni.
Tale ragionamento trova conferma nel D.lgs. n. 165/2001, che, all’art. 7 co. 6 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa” e prevede i medesimi presupposti per l’affidamento degli stessi; trova conferma, altresì, nelle varie leggi finanziarie, dove la distinzione risulta operante esclusivamente ai fini di individuare i limiti di spesa pertinenti (cfr. circolare Dip. Funz. Pubb. n. 5/2006).
Ciò che risulta essere del tutto fuori l’ambito di applicazione della disciplina degli incarichi esterni come sopra delineata è la categoria delle collaborazioni coordinate e continuative utilizzate per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative.
E’, infatti, elemento indefettibile degli incarichi esterni, nell’accezione sopra indicata, l’affidamento ad esperti di “particolare e comprovata specializzazione universitaria”, secondo quanto dispone l’art. 7 co. 6 D. lgs. n. 165/2001 come modificato dal comma 76 della legge finanziaria per il 2008.
3- Inquadramento e soluzione della fattispecie: le funzioni “ordinarie”, distinzione rispetto agli incarichi esterni e disciplina applicabile
Venendo alla disamina della fattispecie oggetto di quesito, va rilevato che le attività esemplificate (servizio di biblioteca, servizio presso l’ufficio commercio, servizi presso l’ufficio ambiente e territorio), con riferimento alle quali si chiede a questa Sezione l’interpretazione delle norme della legge finanziaria per il 2008 riguardanti gli incarichi esterni, attengono manifestamente a funzioni ordinarie dell’ente, del tutto al di fuori del campo di applicazione delle norme richiamate espressamente (segnatamente art. 3 co. 55, 56, 57 L. n. 244/2007).
Si tratta, infatti, di prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario, privo della particolare competenza specialistica degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, essendo finalizzate a soddisfare esigenze ordinarie proprie del funzionamento della struttura amministrativa comunale.
Con riferimento ad esse, pertanto, rimane fermo il principio generale della cosiddetta “autosufficienza” dell’organizzazione degli enti, i quali devono svolgere le funzioni e i servizi di loro competenza mediante il personale in servizio.
La legge finanziaria per il 2008 ribadisce ed irrigidisce ulteriormente tale principio.
Lo fa innanzi tutto, come si è detto, laddove precisa il requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria” per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione (occasionale o coordinata e continuativa): tale requisito, unito al presupposto dell’assenza di competenze analoghe all’interno dell’amministrazione, depone per un’impossibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per attività ordinarie, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati in violazione di tali presupposti.
Lo fa, inoltre, laddove ridisegna un sistema di utilizzo del lavoro flessibile (subordinato) impostato su criteri di rigido contenimento dello stesso, al fine di prevenire ab origine il formarsi di nuovi lavoratori precari (si veda in proposito l’art. 3 co. 79 della L. n. 244/2007 che modifica l’art. 36 D.lgs. n. 165/2001).
Alla luce delle suesposte considerazioni è da escludersi l’applicabilità, alla fattispecie indicata nella richiesta di parere, della disciplina dettata dalla legge finanziaria per il 2008 per gli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza, ed in particolare dall’art. 3 co. 55 L. n. 244/2007 che fa riferimento alla necessità del programma del Consiglio dell’ente.
Pertanto, l’ente, che intenda garantire i servizi indicati e quant’altro attenga alle funzioni amministrative ordinarie, dovrà farlo nel rispetto della disciplina riguardante l’organizzazione degli uffici e del personale.
ferrari.m
00mercoledì 12 marzo 2008 13:24
La circolare DFP n° 2/2008 la trovate >>QUI<<


Ad una primissima lettura posso dire che in alcune parti non la condivido.

aidi
00venerdì 14 marzo 2008 07:41
Re:
ferrari.m, 12/03/2008 13.24:

La trovate >>QUI<<


Ad una primissima lettura posso dire che in alcune parti non la condivido.




ho "guardato le figure" e ad una prima lettura direi ke sono sempre più pazzi..
mi riservo di guardare un po' meglio le figure prima di intervenire con TSO [SM=g27812]

ferrari.m
00venerdì 14 marzo 2008 10:07
Ho provato a rileggermela e sono sempre meno convinto.

Innanzi tutto trovo sbagliato che il DFP non abbia puntato (come fece al Corte dei Conti con le linee guida sulla finanziaria 2005) ad una classificazione delle tipologie di incarichi previsti dalla normativa, visto che la normativa della finanziaria 2008 distingue discipline diverse tra "collaborazioni" e "incarichi di consulenza, studio e ricerca".

Anche il fare assurgere l'art. 7 del 165/2001 a norma generale sugli incarichi, compresi quelli disciplinati da leggi specifiche (come il codice appalti) mi sembra un errore.

Se si accetta questa cosa vorrebbe dire che i geometri non potranno più assumere incarichi di progettazioni dalla p.a. visto che non sono laureati...
lillo1
00domenica 16 marzo 2008 16:09
Re:
ferrari.m, 14/03/2008 10.07:

Ho provato a rileggermela e sono sempre meno convinto.

Innanzi tutto trovo sbagliato che il DFP non abbia puntato (come fece al Corte dei Conti con le linee guida sulla finanziaria 2005) ad una classificazione delle tipologie di incarichi previsti dalla normativa, visto che la normativa della finanziaria 2008 distingue discipline diverse tra "collaborazioni" e "incarichi di consulenza, studio e ricerca".

Anche il fare assurgere l'art. 7 del 165/2001 a norma generale sugli incarichi, compresi quelli disciplinati da leggi specifiche (come il codice appalti) mi sembra un errore.

Se si accetta questa cosa vorrebbe dire che i geometri non potranno più assumere incarichi di progettazioni dalla p.a. visto che non sono laureati...





e passi per le progettazioni...
ma gli incarichi per i frazionamenti, per gli accatastamenti, per gli espropri... lavori che rientravano tipicamente nella professionalità del geometra?
senza contare gli incarichi, negli enti di più modeste dimensioni, agli informatici non laureati...
mah.
cmq, io una cosa non l'ho capita bene. se io applico il codice degli appalti, per l'affidamento di una prestazione di servizio, come faccio a chiedere un requisito in più rispetto a quello abilitante a svolgere il servizio di cui ho bisogno? per dire: devo affidare un incarico per dei frazionamenti. decido di applicare il codice dei contratti per scegliere il contraente (e chi me lo può impedire... non siamo forse nell'ambito della prestazione di servizi?). come faccio a chiedere la laurea (al di la che non ha senso) e impedire al geometra di partecipare? sarebbe come se chiedessi la Soa per un lavoro sotto i 150.000 euro.


Michele Dei Cas
00martedì 18 marzo 2008 10:24
Qualcuno in questo forum ama la Corte dei conti Lombarda.
Anch'io devo dire che mi ci trovo spesso in sintonia.
In particolare, in questo caso:
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=61523&type=1

Si tratta di un non futile contributo che, ad una prima lettura, va in direzione ostinata e contraria rispetto alla circolare suddetta, escludendo non solo gli incarichi di progettazione, ma anche, ad. es., il patrocinio legale.
ferrari.m
00martedì 18 marzo 2008 13:23

Delibera n. 37/2008

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente (relatore)
dott. Antonio Caruso Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri Consigliere
dott. Giancarlo Penco Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano I° Referendario
dott. Gianluca Braghò Referendario
dott.ssa Alessandra Olessina Referendario
dott. Massimo Valero Referendario

nell’adunanza del 4 marzo 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57

Premesso in fatto



La legge finanziaria per il 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244) nel dettare regole alle quali gli enti locali debbono conformarsi per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, ha previsto la necessaria emanazione da parte di ciascun ente locale di norme regolamentari in materia, il cui testo deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro trenta giorni dall’adozione, anche nell’ipotesi di modifiche future a testi già approvati.

Molti Comuni, in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 3 comma 57 della l. n. 244/2007, hanno trasmesso e continuano a trasmettere le norme regolamentari di che trattasi.

Il sommario esame dei testi pervenuti ha fatto emergere numerosi problemi interpretativi, in gran parte coincidenti o sovrapponibili e la cui soluzione necessariamente darebbe luogo a fasi interlocutorie di riesame da parte dell’ente.

In tale situazione questa Sezione ritiene che risponda a criteri di più proficua collaborazione con gli enti interessati individuare ed esternare in un unico documento complessivo tutti i problemi interpretativi che a suo avviso emergono dalle disposizioni recate in materia della legge finanziaria 2008 e che incidono sull’esercizio delle funzioni della Corte.

La Sezione ritiene che lo strumento della delibera di principi, come tale generale ed astratta e non rapportata a casi concreti, sia consentita quale forma di collaborazione efficace prevista dell’art. 7, comma 8 della legge 131/2003.

La Sezione ritiene inoltre opportuno restituire a ciascun ente il testo regolamentare trasmesso in modo da consentire il riesame delle disposizioni adottate alla luce dei principi fissati con la presente deliberazione e provvedere al necessario inoltro a questa Sezione.

La presente deliberazione va indirizzata, pertanto, sia al Consiglio comunale/provinciale, naturale interlocutore della Sezione, sia al Sindaco del Comune od al Presidente della Provincia, in relazione all’esercizio dei poteri regolamentari conferiti alla Giunta in materia di uffici e servizi.

Considerato in diritto

1. L’art. 3, commi da 54 a 57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha fissato regole di carattere procedimentale e sostanziale alle quali gli enti locali debbono conformarsi per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione. Le disposizioni vanno inserite ed integrate nel preesistente complesso normativo che disciplina la materia per delineare un quadro degli adempimenti a carico degli enti conferenti.

2. Il dato di maggiore rilievo della disciplina dettata dalla legge finanziaria 2008 è, da una parte, l’obbligo di normazione regolamentare dei limiti, criteri e modalità di affidamento degli incarichi di cui sopra nonché del tetto di spesa annua, dall’altro la subordinazione del conferimento dell’incarico e delle consulenze ad un documento programmatico approvato dal Consiglio.

Le disposizioni operano su piani diversi.

Le norme regolamentari dettano una disciplina generale ed astratta per l’affidamento dell’incarico, disciplina alla quale deve uniformarsi ciascun provvedimento in concreto adottato dall’amministrazione.

Il primo contenuto precettivo del comma 56 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008 è l’obbligo, posto in capo all’ente locale, di dettare norme regolamentari compiute in materia (debbono essere infatti fissati limiti, modalità e criteri per l’affidamento dell’incarico o della consulenza).

Prima della emanazione del citato comma 56 art. 3 legge 244/2007 non necessariamente l’ente locale era munito di una disciplina regolamentare degli incarichi. E’ sufficiente ricordare in proposito il quarto comma dell’art. 89 del T.U.E.L.

L’adozione delle norme regolamentari deve avvenire nel rispetto delle competenze e delle procedure previste dal T.U.E.L.

Va allora posta in evidenza l’autonomia statutaria degli enti locali, con la conseguenza che lo statuto è il punto di riferimento primario nell’adozione dei regolamenti, sia per quanto riguarda la dislocazione delle competenze per la loro emanazione, sia per quanto riguarda i principi ai quali deve conformarsi il testo normativo.

In mancanza di norme statutarie derogatorie la competenza ad adottare regolamenti degli uffici e dei servizi appartiene alla Giunta, nel rispetto però dei criteri generali stabiliti dal consiglio (art. 48, terzo comma, ed art. 42, secondo comma, lett. a del T.U.E.L.)

Altro punto di riferimento relativamente al contenuto delle norme regolamentari sono i criteri generali fissati dal Consiglio. Il testo del comma 56 citato sembra in ogni caso presupporre la necessità di comunque rivalutare in sede regolamentare la materia degli incarichi e delle consulenze per stabilire più stringenti criteri ed in ogni caso il limite massimo della spesa (complessiva).

Può, pertanto, affermarsi che, sia nella ipotesi in cui non siano state precedentemente inserite nel regolamento di organizzazione disposizioni sul conferimento di incarichi e consulenze, sia nella ipotesi in cui sia necessario modificare “in parte qua ” detto regolamento, il Consiglio comunale deve previamente fissare i criteri ai quali la Giunta dovrà attenersi nell’adozione delle norme regolamentari.

3. Vanno a questo punto esaminati gli effetti della disposizione di cui al comma 57 dell’art. 3 della legge n. 244/2007, che obbliga gli enti a trasmettere alla Corte dei conti in un breve termine prefissato le disposizioni regolamentari di cui si tratta.

La norma non contiene alcuna previsione sulle ricadute dell’obbligo, che di conseguenza vanno ricostruite applicando i principi generali.

La prima affermazione a farsi è che secondo il dato testuale dell’art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007 l’efficacia delle disposizioni regolamentari non è subordinata al loro esame da parte della Corte dei conti. Deve escludersi quindi l’effetto tipico del controllo preventivo di legittimità, che è integrativo dell’efficacia dell’atto. Nella logica di sistema la obbligatoria trasmissione in termini temporali ravvicinati ad un organo di controllo esterno come la Corte dei conti va finalizzata all’esercizio di competenze desumibili dalle norme che regolano l’attività della istituzione.

Si deve allora ricordare che funzione tipica delle Sezioni regionali della Corte dei conti rispetto agli enti locali è l’esercizio di un controllo di natura “collaborativa”.

Peraltro la Corte costituzionale, con giurisprudenza ormai ampiamente consolidata ed univoca, ha affermato che il legislatore è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi forma di controllo, purchè questo abbia un suo fondamento costituzionale, rinvenendo, peraltro, detto fondamento in una lettura adeguatrice al nuovo assetto della Repubblica di norme originariamente dettate per lo Stato, quali gli artt. 100, 81,97 primo comma e 28 della Costituzione (cfr. sentenza Corte Cost. n. 179/2007).

In questo quadro di rapporti istituzionali l’obbligo di trasmissione alla Corte dei conti di atti e documenti da parte degli enti locali non può essere fine a se stesso ma deve essere finalizzato allo svolgimento di funzioni (cfr. in proposito la deliberazione di questa Sezione n. 11 del 26 ottobre 2006)

La trasmissione di regolamenti deve, pertanto, ritenersi strumentale al loro esame e ad una pronuncia della Corte dei conti. In relazione alla natura dell’atto il controllo della Corte dei conti è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dovendosi assumere a parametro delle disposizioni regolamentari lo statuto dell’ente, i criteri deliberati dal Consiglio, i limiti normativi di settore ed in particolare l’art. 7 del D.Lgv. n. 165/2001 e l’art. 110 del D.Lgv. n. 267/2000. Va ricordato che le norme da ultimo richiamate hanno un particolare valore perché hanno positivizzato principi affermati da una giurisprudenza ormai univoca quali presupposti essenziali per il ricorso agli incarichi esterni; essi costituiscono regole di organizzazione non derogabili da disposizioni regolamentari ed in gran parte neppure da norme di rango superiore in quanto trovino fondamento in principi costituzionali.

Fissati i parametri di raffronto per le verifiche demandate alla Corte dei conti, si debbono stabilire gli effetti del controllo.

Al riguardo va ricordato che la Corte costituzionale, ricostruendo il quadro complessivo dell’attività di controllo della Corte dei conti nei confronti degli enti locali, ha ritenuto che anche il riesame di legalità e regolarità, al quale ha ascritto le verifiche previste dall’art. 1 comma 166 e seguenti della legge n. 166/2005 per accertare il raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità e degli equilibri finanziari, ma al quale, come si è detto, è anche ascrivibile il controllo ex art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007, ha la caratteristica, in una prospettiva non più statica (come era il tradizionale controllo di legalità regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive.

Strumento per raggiungere siffatto risultato in una tipologia di controllo di natura collaborativa può essere individuato nell’applicazione dei principi e dell’iter procedurale dettati dall’art. 1 comma 168 della legge n. 266/2005, norma che prevede specifiche pronunce da indirizzare all’ente controllato, rimettendo ad esso l’adozione delle necessarie misure correttive nonché la vigilanza sulla effettiva adozione delle misure stesse.

Va peraltro ricordato che l’esame della Corte sulle norme regolamentari riguarda solo detta materia e non va perciò estesa ad altre norme, anche nella ipotesi nella quale l’ente trasmetta l’intero regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Le attività da regolamentare secondo le disposizioni contenute nell’art. 3, commi 54-57, della legge finanziaria per il 2008 riguardano una pluralità di ipotesi non omogenee, in quanto la disciplina ivi prevista si applica sia agli incarichi di collaborazione sia a quelli di studio e ricerca, sia alle consulenze.

In particolare gli incarichi di collaborazione attengono a due finalità diverse, e cioè integrare gli organi di staff del sindaco o degli assessori ovvero supportare l’attività degli ordinari uffici dell’ente. Le differenze non sono irrilevanti.


Nella prima ipotesi gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti dal Sindaco o dagli assessori competenti “intuitu personae” a soggetti che rispondono a determinati requisiti di professionalità entro i limiti, anche di spesa, secondo i criteri e con le modalità previste nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e fermo restando il limite massimo di durata dell’incarico da conformarsi alla permanenza in carica del soggetto competente.

Nella seconda ipotesi il discorso è più complesso.

Va innanzitutto ricordato che le norme regolamentari intese a disciplinare detti incarichi debbono adeguarsi, in forza dell’art. 34, comma 6 ter, della legge n. 248/2006 di conversione del D.l. n. 223/2006, ai principi contenuti nell’art. 32 della medesima legge, dettati a fini di contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica. La vicenda peraltro si inserisce nel più complesso discorso della provvista di personale a tempo determinato per lo svolgimento dell’attività dell’ente. Le disposizioni regolamentari che verranno emanate in proposito vanno, pertanto, coordinate con le norme di cui all’art. 3, commi da 90 a 96 dell’art. 3 della legge finanziaria 2008.

In ogni caso qualsiasi contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale in forza dei noti principi costituzionali, oltre che delle specifiche disposizioni da ultimo richiamate (cfr., sulla esigenza di rispettare i principi costituzionali di organizzazione, la recentissima sentenza della Corte Cost. n. 27 del 21 febbraio 2008), senza far riferimento alle soglie di ricorso alle procedure selettive previste in materia di lavori pubblici, del tutto estranee alla materia.

L’organo competente a conferire l’incarico è il dirigente preposto al settore, secondo il normale ordine delle attribuzioni.

5. Più ampi sono gli adempimenti previsti per l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione.

Infatti ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge finanziaria per il 2008 “l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. b) T.U.E.L.”

La norma da ultimo citata comprende un’ampia tipologia di documenti programmatici di competenza del Consiglio; di conseguenza gli incarichi di cui si parla debbono essere previsti nel loro oggetto da documenti programmatici, che scontino con adeguata motivazione la necessità/opportunità di ricorrere all’incarico. La spesa prevista dovrà poi essere inserita, concorrendo al limite massimo fissato nel regolamento, nell’apposito stanziamento del bilancio annuale. Va peraltro precisato che il limite massimo di spesa indicato nel regolamento deve essere fissato discrezionalmente dall’ente secondo criteri di razionalità e rapportato alle dimensioni dell’ente con particolare riguardo alla spesa per il personale.

6. Quanto all’oggetto le disposizioni regolamentari non trovano applicazione a quella materia, come l’appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D. Lgs. n. 163/2006 (cosiddetto “codice dei contratti pubblici”), già autonomamente disciplinata. Infatti, secondo giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr. da ultimo Cons. di St., sez. IV, sentenza n. 263/2008) l’incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. Ciò fatto salvo quanto disposto dall’art. 91 D. Lgs. n. 163/2006 per gli incarichi di progettazione.

Esemplificativamente con riferimento all’incarico conferito ad un libero professionista avvocato esterno all’Amministrazione, va distinta l’ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocinio giudiziale.

La prima ipotesi rientra sicuramente nell’ambito di previsione dell’art. 3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria per il 2008.

La seconda, invece, esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essa non potrà applicarsi la disciplina della legge finanziaria per il 2008 sopra indicata.

Peraltro, appare possibile ricondurre la rappresentanza/patrocinio legale nell’ambito dell’appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei “servizi legali” di cui all’allegato 2B del D. Lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell’art. 20 del decreto, uno dei contratti d’appalto di servizi cosiddetti “esclusi”, assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20, nonché i principi indicati dal successivo art. 27 (trasparenza, efficacia, non discriminazione ecc.).

7. Va affermato che il legislatore, positivizzando principi di origine pretoria, segnatamente della giurisprudenza contabile, all’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 ha indicato i presupposti essenziali per il ricorso agli incarichi esterni: l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Inoltre è previsto che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi e che i regolamenti di cui all’art. 110 co. 6, del D. Lgs. n. 267/2000 si adeguino ai principi suindicati.

Le leggi finanziarie, oltre a fissare precisi limiti di spesa per gli incarichi esterni, hanno rafforzato il regime di trasparenza degli stessi, attraverso l’obbligo della pubblicità e dell’adeguata motivazione, ed il controllo sui medesimi in capo agli organi interni e alla Corte dei conti (L. n. 662/1996, D.l n. 168/2004, L. n. 311/2004, L. n. 266/2005).

8. Com’è noto il D. L. n. 168/2004 ha distinto tre tipologie di incarichi esterni: di studio, di ricerca, di consulenza.

La Corte dei conti SS.RR. in sede di controllo (delib. n. 6 del 15 febbraio 2005) ne ha fornito una definizione: per gli incarichi di studio il riferimento è all’art. 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno.

Il tratto che accomuna le differenti tipologie è, secondo le SS.RR., la sostanziale riconducibilità di tali fattispecie alla categoria del contratto di lavoro autonomo, più precisamente il contratto di prestazione d’opera intellettuale ex artt. 2229-2239 c.c. Resterebbero esclusi, quindi, a rigore, da questo ambito i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”, che, com’è noto, rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell’incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 c.p.c.). Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, infatti, per la loro stessa natura, che prevede la continuità della prestazione ed un potere di direzione dell’amministrazione, in via concettuale apparirebbero incompatibili con gli incarichi esterni, caratterizzati (di norma) dalla temporaneità e dall’autonomia della prestazione.

Resta fermo peraltro, secondo le SS.RR., che, qualora un atto rechi il nome di collaborazione coordinata e continuativa, ma, per il suo contenuto, rientri nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, il medesimo sarà soggetto al limite di spesa, alla motivazione, ai controlli ed alle altre prescrizioni imposte dalla normativa generale sugli incarichi esterni.

In particolare gli incarichi di studio possono essere conferiti a soggetti particolarmente qualificati nella materia. Essi debbono avere ad oggetto materie di interesse del soggetto che li conferisce, avere durata certa e concludersi con la presentazione di elaborati espositivi dei risultati dello studio o della ricerca. Tutti questi elementi debbono risultare dall’atto di conferimento dell’incarico di studio, che regola il rapporto tra soggetto conferente ed incaricato.

9. Il comma 56 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008 sottopone alla dettagliata disciplina regolamentare, oltre che gli incarichi di “studio o di ricerca ovvero di consulenze”, anche quelli di “collaborazione”.

Appare, pertanto, opportuno precisare l’estensione del concetto di “collaborazione” rilevante in questa sede.

Del tutto al di fuori dell’ambito di applicazione del comma 56 risultano essere gli incarichi conferiti ex art. 90 del TUEL (Uffici di supporto agli organi di direzione politica), ossia le cosiddette “collaborazioni di staff”. Infatti l’art. 90 TUEL fa espresso riferimento a dipendenti dell’ente ovvero a “collaboratori assunti con contratto a tempo determinato” (collocati, se dipendenti da una pubblica amministrazione, in aspettativa senza assegni), cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali e, quindi, a figure professionali sostanzialmente riconducibili al rapporto di lavoro subordinato.

Più complesso è il discorso relativo all’esatta delimitazione delle cosiddette “collaborazioni coordinate e continuative” (ex art. 409 n. 3 c.p.c.) e alla loro distinzione rispetto agli incarichi di consulenza.

Costituisce ormai un principio condiviso (cfr. Corte dei conti delib. SS.RR. n. 6/2005 nonché circolare Dip. Funz. Pubbl. 15 marzo 2005) quello secondo cui dalla lettura sistematica delle disposizioni delle leggi finanziarie più recenti (cfr. legge n. 311/2004 finanziaria per il 2005 e legge n. 266/2005 finanziaria per il 2006 le quali fissano tetti di spesa separati per incarichi di consulenza e co.co.co., in particolare conglobando contratti a termine e co.co.co. in un unico tetto di spesa) emerge l’intenzione del legislatore di stabilire una linea di demarcazione tra le collaborazioni ad alto contenuto professionale e le altre “semplici” collaborazioni coordinate e continuative. Le prime hanno ad oggetto prestazioni implicanti un’alta specializzazione (non rinvenibile nelle normali competenze del personale della P.A.) e una correlativa attività lavorativa sostanzialmente autonoma. Le altre co.co.co. sono state spesso utilizzate negli ultimi anni (analogamente ai contratti di lavoro a tempo determinato e a fronte dei tagli o blocchi delle assunzioni di lavoratori subordinati nella P.A.) per l’espletamento di prestazioni ordinarie non richiedenti un elevato grado di autonomia organizzativa.

Pertanto, il criterio per distinguere le collaborazioni ad alto contenuto professionale dalle semplici co.co.co. va ravvisato in un canone di sostanzialità, in base al contenuto della prestazione ed alle modalità di svolgimento della stessa (cfr. anche Corte conti sez. giur. reg. Umbria n. 447/2005).

Questa logica distintiva appare ancora attuale nell’impianto della legge finanziaria per il 2008, ed anzi è portata all’estreme conseguenze.

Da un lato l’utilizzo delle “ordinarie” co.co.co. appare attualmente fortemente ristretto: la logica della legge finanziaria per il 2008 è, infatti, quella di evitare il formarsi di precariato nella P.A., anche attraverso un rigido contenimento del lavoro flessibile (cfr. art. 3 comma 79), con la conseguenza che per l’espletamento delle ordinarie attività amministrative varrà il principio generale “dell’autosufficienza” (cfr. delib. di questa sezione n. 10/2008 nonché circolarI Dip. Funz. Pubbl. del 21 e del 28 gennaio 2008).

Dall’altro lato, vengono ulteriormente fissati i limiti alle collaborazioni esterne ad elevata professionalità prevedendo, per queste ultime, gli adempimenti di cui ai commi 53-57 dell’art. 3.

L’individuazione dell’alta professionalità risulta peraltro subordinata al requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria” di cui al comma 76 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008.

Conclusivamente, le collaborazioni ad elevata professionalità rientrano nell’ambito di applicazione del comma 56 dell’art. 3 legge finanziaria per il 2008 e quindi necessitano della disciplina ad opera del regolamento dell’ente locale. Le altre “semplici” co.co.co., al contrario, ne sono escluse; peraltro l’utilizzo di quest’ultime non risulta conforme alla logica sottostante alla legge finanziaria 2008, che è quella di limitare l’instaurazione di rapporti di lavoro parasubordinato e/o flessibile per l’esercizio di attività amministrative ordinarie.

Nelle esposte considerazioni si puntualizzano gli elementi rilevanti per l’attuazione delle disposizioni dei commi 55 e 56 dell’art. 3 della legge finanziaria 2008.
P.Q.M.
La Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia dispone di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Consigli comunali/provinciali ed a tutti i Presidenti delle Province ed ai Sindaci degli enti territoriali della Lombardia, quale documento utile per l’esercizio dei rispettivi poteri nell’emanazione dei regolamenti in materia di incarichi esterni.

Detti regolamenti, unitamente alla delibera consiliare di approvazione dei criteri direttivi, debbono essere trasmessi a questa Sezione entro 30 giorni dalla loro adozione.

Milano, 4 marzo 2008

ferrari.m
00martedì 18 marzo 2008 13:59
Sicuramente la delibera della Corte dei Conti Lombardia è già un passo avanti rispetto alla circolare del DFP, di sicuro anche questa per me ha delle pecche...

In particolare secondo me si ingarbugliano un po' quanto tentano di fare la distinzione tra prestazioni di servizi e incarichi professionali

6. Quanto all’oggetto le disposizioni regolamentari non trovano applicazione a quella materia, come l’appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D. Lgs. n. 163/2006 (cosiddetto “codice dei contratti pubblici”), già autonomamente disciplinata. Infatti, secondo giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr. da ultimo Cons. di St., sez. IV, sentenza n. 263/2008) l’incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. Ciò fatto salvo quanto disposto dall’art. 91 D. Lgs. n. 163/2006 per gli incarichi di progettazione.

Esemplificativamente con riferimento all’incarico conferito ad un libero professionista avvocato esterno all’Amministrazione, va distinta l’ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocinio giudiziale.

La prima ipotesi rientra sicuramente nell’ambito di previsione dell’art. 3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria per il 2008.

La seconda, invece, esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essa non potrà applicarsi la disciplina della legge finanziaria per il 2008 sopra indicata.

Peraltro, appare possibile ricondurre la rappresentanza/patrocinio legale nell’ambito dell’appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei “servizi legali” di cui all’allegato 2B del D. Lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell’art. 20 del decreto, uno dei contratti d’appalto di servizi cosiddetti “esclusi”, assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20, nonché i principi indicati dal successivo art. 27 (trasparenza, efficacia, non discriminazione ecc.).



Nel paragrafo 6 riescono a dire tutto e il contrario di tutto.
L'incarico all'architetto è servizio se progetta è incarico se ti fa una consulenza, l'incarico all'avvocato è servizio se è patrocinio in giudizio, è incarico se ti rende un parere extragiudiziale.

La domanda sorge spontanea ma qualcuno (a parte me) si è mai letto il Vocabolario comune degli appalti (CPC e CPV)?

Vi posso dire cosa rientra ad esempio nell'ambito dei servizi
Allegato IIA
Categoria 11 (Servizi di consulenza gestionale e affini – CPC 865 866)
73200000-4 Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo.
73210000-7 Servizi di consulenza nel campo della ricerca.
73220000-0 Servizi di consulenza nel campo dello sviluppo.
74140000-2 Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi.
74141000-9 Servizi di consulenza commerciale e di gestione.
74141100-0 Servizi generali di consulenza gestionale.
74141110-3 Servizi di consulenza per lo sviluppo commerciale.
74141200-1 Servizi di consulenza di gestione finanziaria.
74141300-2 Servizi di consulenza di gestione commerciale.
74141400-3 Servizi di consulenza di gestione delle risorse umane.
74141500-4 Servizi di consulenza di gestione della produzione.
74141510-7 Servizi di consulenza di garanzia di qualità.
74141520-0 Servizi di consulenza nella progettazione.
74141600-5 Servizi di pubbliche relazioni.
74141610-8 Servizi di gestione di pubbliche relazioni.
74141620-1 Servizi di consulenza in pubbliche relazioni.
74141700-6 Servizi di consulenza in materia di sicurezza.
74141800-7 Servizi di consulenza di acquisto.
74141900-8 Servizi di consulenza sull'impatto ambientale.
74142000-6 Servizi connessi alla gestione.
74142100-7 Servizi di gestione di progetti, esclusi i progetti di costruzione.
74142110-0 Servizi di supervisione di progetti, esclusi i progetti di costruzione.
74142120-3 Servizi di ideazione progetti, esclusi i progetti di costruzione.
74142200-8(5) Servizi di arbitrato e conciliazione.(5)
74150000-5 Servizi di gestione di partecipazioni.
, ecc.
fino a
93620000-0 Servizi di gestione porti.

Allegato IIB
Categoria 21 (Servizi legali – CPC 861)
74111000-0 Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza.
74111100-1 Servizi di consulenza giuridica.
74111200-2 Servizi di rappresentanza legale.
74112000-7 Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore.
74112100-8 Servizi di consulenza in materia di diritti d'autore.
74112110-1 Servizi di consulenza in materia di diritti di autore di software.
74113000-4 Servizi di documentazione e certificazione giuridica.
74113100-5 Servizi di documentazione.
74113200-6 Servizi di certificazione.
74113210-9 Servizi di certificazione della firma elettronica.
74114000-1 Servizi di consulenza e informazione giuridica.


Se in questo allegato guardiamo poi la categoria 26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi (CPC 96) troviamo:
92100000-2 Servizi cinematografici e videoservizi.
92110000-5 Servizi di produzione di film e videocassette e servizi connessi.
92111000-2 Servizi di produzione di film e video.
92111100-3 Produzione di film e videocassette per la formazione.
92111200-4 Produzione di film e videocassette per pubblicità, propaganda e informazione.
92111210-7 Produzione di film pubblicitari.
92111220-0 Produzione di videocassette pubblicitarie.
92111230-3 Produzione di film per propaganda.
92111240-6 Produzione di videocassette per propaganda.
92111250-9 Produzione di film per informazione.
92111260-2 Produzione di videocassette per informazione.
92111300-5 Produzione di film e videocassette di intrattenimento.
92111310-8 Produzione di film per intrattenimento.
92111320-1 Produzione di videocassette per intrattenimento.
92112000-9 Servizi connessi con la produzione di film e videocassette.
92120000-8 Servizi di distribuzione di film o videocassette.
92121000-5 Servizi di distribuzione di videocassette.
92122000-2 Servizi di distribuzione di film.
92130000-1 Servizi di proiezione cinematografica.
92140000-4 Servizi di proiezione di videocassette.
92200000-3(7) Servizi radiotelevisivi.(7)
92210000-6(7) Servizi radio.(7)
92211000-3(7) Servizi radiofonici.(7)
92220000-9(7) Servizi televisivi.(7)
92221000-6(7) Servizi di telediffusione.(7)
92230000-2 Servizi radiotelevisivi via cavo.
92300000-4 Servizi di intrattenimento.
92310000-7 Servizi di creazione e interpretazione artistica e letteraria.
92311000-4 Opere d'arte.
92312000-1 Servizi artistici.
92312100-2 Servizi artistici di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre.
92312110-5 Servizi artistici di produttori teatrali.
92312120-8 Servizi artistici di cori.
92312130-1 Servizi artistici di bande musicali.
92312140-4 Servizi artistici di orchestre.
92312200-3 Servizi prestati da autori, compositori, scultori, attori e altri artisti singoli.
92312210-6 Servizi prestati da autori.

92312211-3 Servizi di agenzie redazionali.
92312212-0 Servizi connessi alla preparazione di manuali di formazione.
92312213-7 Servizi di autori tecnici.
92312220-9 Servizi prestati da compositori.
92312230-2 Servizi prestati da scultori.
92312240-5 Servizi prestati da artisti dello spettacolo.
92312250-8 Servizi prestati da singoli artisti.

92320000-0 Servizi di gestione di infrastrutture artistiche.
92330000-3 Servizi di zone ricreative.
92331000-0 Servizi di luna-park e parchi di divertimento.
92331100-1 Servizi di luna-park.
92331200-2 Servizi di parchi di divertimento.
92332000-7 Servizi di impianti balneari.
92340000-6 Servizi di ballo e di intrattenimento.
92341000-3 Servizi di circhi.
92342000-0 Servizi di corsi di danza.
92342100-1 Servizi di corsi di balli di società.
92342200-2 Servizi di corsi di balli da discoteca.

92350000-9 Servizi connessi al gioco d'azzardo e alle scommesse.
92351000-6 Servizi connessi al gioco d'azzardo.
92351100-7 Servizi di gestione di lotterie.
92351200-8 Servizi di gestione di case da gioco.
92352000-3 Servizi connessi alle scommesse.
92352100-4 Servizi di gestione di macchine per scommesse sui campi di corsa.
92352200-5 Servizi di allibratori.
92360000-2 Servizi pirotecnici.
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa.
92500000-6 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali.
92510000-9 Servizi di biblioteche e archivi.
92511000-6 Servizi di biblioteche.
92512000-3 Servizi di archivi.
92520000-2 Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini.
92521000-9 Servizi di musei.
92521100-0 Servizi di esposizione in musei.
92521200-1 Servizi di salvaguardia di reperti e oggetti esposti.
92521210-4 Servizi di salvaguardia di reperti.
92521220-7 Servizi di salvaguardia di oggetti esposti.
92522000-6 Servizi di salvaguardia di siti ed edifici storici.
92522100-7 Servizi di salvaguardia di siti storici.
92522200-8 Servizi di salvaguardia di edifici storici.
92530000-5 Servizi di giardini botanici e zoologici e servizi di riserve naturali.
92531000-2 Servizi di giardini botanici.
92532000-9 Servizi di giardini zoologici.
92533000-6 Servizi di riserve naturali.
92534000-3 Servizi di salvaguardia della fauna selvatica.
92600000-7 Servizi sportivi.
92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi.
92620000-3 Servizi connessi allo sport.

Di conseguenza, come si fa a dire che certi affidamenti sono esclusi dal codice degli appalti????
clatemp
00giovedì 20 marzo 2008 11:58
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Deliberazi/Anno-2008/37_2008_-ind_pr.doc_cvt.htm
giandan
00venerdì 21 marzo 2008 12:16
Controdeduzioni condivisibili QUI
ferrari.m
00venerdì 21 marzo 2008 12:55
Ho unito le discussioni visto che convergevano in unico argomento..
lillo1
00venerdì 11 aprile 2008 11:58

ma la nomina di un consulente tecnico di parte nell'ambito di un giudizio, che affianchi il ctu per la tutela degli interessi dell'ente rientra negli incarichi di studio, ricerca e consulenza? e se nell'album dei consulenti presso il tribunale ci stanno solo geometri, dove lo prendo un consulente con elevata specializzazione universitaria?
ferrari.m
00martedì 29 aprile 2008 10:59
La Corte dei Conti sezione autonomie con deliberazione n° 6/AUT/2008 ha approvato le nuove linee-guida:

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

ADUNANZA DEL 14-3-2008

LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI INTERPRETATIVI
DELL’ART. 3, COMMI 54 –57, L 244/2007, IN MATERIA DI REGOLAMENTI DEGLI ENTI LOCALI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

· Premessa

La legge finanziaria per il 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244) nel dettare regole alle quali gli enti locali debbono conformarsi per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione, ha previsto la necessaria emanazione, da parte di ciascun ente locale, di norme regolamentari in materia, il cui testo deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro trenta giorni dall’adozione.
Molti Comuni, in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 3, comma 57, della legge n. 244/2007, hanno trasmesso e continuano a trasmettere alle diverse Sezioni regionali le relative norme regolamentari.
In tale situazione sembra di utilità per tutte le Sezioni porre in essere l’esame dei problemi interpretativi che emergono dalle disposizioni recate in materia dalla legge finanziaria 2008 e che incidono sull’esercizio delle funzioni della Corte al fine di definire delle linee di indirizzo.
Dal confronto fra le diverse Sezioni può, infatti, derivare la messa a punto di una serie di principi generali ed astratti che, oltre a costituire una base omogenea di riferimento per tutte le Sezioni, possano rappresentare una forma di collaborazione efficace per gli enti locali ai sensi dell’ art. 7, comma 8, della legge 131/2003.
L’art. 3, commi da 54 a 57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha fissato regole di carattere procedimentale e sostanziale alle quali gli enti locali debbono conformarsi per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione. Le disposizioni vanno inserite ed integrate, con il preesistente complesso normativo che disciplina la materia per delineare un quadro degli adempimenti a carico degli enti conferenti.
Il dato di maggiore rilievo della disciplina dettata dalla legge finanziaria 2008 è, da una parte, l’obbligo di normazione regolamentare dei limiti, criteri e modalità di affidamento degli incarichi di cui sopra nonché del tetto di spesa annua, dall’altro la subordinazione del conferimento dell’incarico e delle consulenze ad un documento programmatico approvato dal Consiglio.
Le disposizioni operano su piani diversi.
Le norme regolamentari dettano una disciplina generale ed astratta per l’affidamento dell’incarico, disciplina alla quale deve uniformarsi ciascun provvedimento in concreto adottato dall’amministrazione.
Il primo contenuto precettivo del comma 56 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008 è l’obbligo, posto in capo all’ente locale, di dettare norme regolamentari compiute in materia (debbono essere infatti fissati limiti, modalità e criteri per l’affidamento dell’incarico o della consulenza).
Prima dell’emanazione del citato comma 56, dell’art. 3, della legge 244/2007 non necessariamente l’ente locale era munito di una disciplina regolamentare degli incarichi. E’ sufficiente ricordare in proposito il quarto comma dell’art. 89 del T.U.E.L.
L’adozione delle norme regolamentari deve avvenire nel rispetto delle competenze e delle procedure previste dal T.U.E.L.
Va allora posta in evidenza l’autonomia statutaria degli enti locali, con la conseguenza che lo statuto è il punto di riferimento primario nell’adozione dei regolamenti, sia per quanto riguarda la dislocazione delle competenze per la loro emanazione, sia per quanto riguarda i principi ai quali deve conformarsi il testo normativo.

· Competenza e disciplina procedimentale

La competenza ad adottare i regolamenti degli uffici e dei servizi appartiene alla Giunta, nel rispetto però dei criteri generali stabiliti dal Consiglio (art. 48, terzo comma, ed art. 42, secondo comma, lett. a) del T.U.E.L.).
Il testo del comma 56 citato sembra, in ogni caso, presupporre la necessità, comunque, di rivalutare in sede regolamentare la materia degli incarichi di collaborazione per stabilire più stringenti criteri ed in ogni caso il limite massimo della spesa (complessiva) per incarichi e consulenze.
Può pertanto, affermarsi che, sia nell’ipotesi in cui non siano state precedentemente inserite nel regolamento di organizzazione sia nell’ipotesi in cui sia necessario modificare in parte qua detto regolamento, il Consiglio comunale deve previamente fissare i criteri ai quali la Giunta dovrà attenersi nell’adozione delle norme regolamentari.

· Attività delle Sezioni regionali di controllo. Effetti

Il comma 57 dell’art. 3 della legge n. 244/2007 obbliga gli enti a trasmettere alla Corte dei conti, in un breve termine prefissato, le disposizioni regolamentari di cui si tratta.
E’ necessario esaminare gli effetti della predetta disposizione.
La norma non contiene alcuna previsione sulle ricadute dell’obbligo, che vanno, quindi, ricostruite applicando i principi generali.
In proposito, la prima riflessione è che, secondo il dato testuale dell’art. 3, comma 57, della legge n. 244/2007, l’efficacia delle disposizioni regolamentari non è subordinata al loro esame da parte della Corte dei conti. Deve escludersi quindi l’effetto tipico del controllo preventivo di legittimità, che è integrativo dell’efficacia dell’atto. Nella logica di sistema la obbligatoria trasmissione in termini temporali ravvicinati ad un organo di controllo esterno come la Corte dei conti va finalizzata all’esercizio di competenze desumibili dalle norme che regolano l’attività dell’Istituzione.
In proposito va considerato che le disposizioni inserite nella legge finanziaria hanno la finalità di contenere la spesa pubblica per raggiungere l’equilibrio dei bilanci pubblici e gli obiettivi del patto di stabilità e che per l’accertamento del loro rispetto alla Corte è demandato un controllo di regolarità differenziato rispetto al controllo sulla gestione.
Si deve allora ricordare che funzione tipica delle Sezioni regionali della Corte dei conti rispetto agli enti locali è l’esercizio di un controllo di natura “collaborativa”.
Peraltro la Corte costituzionale, con giurisprudenza ormai ampiamente consolidata ed univoca, ha affermato che il legislatore è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi forma di controllo, purché questo abbia un suo fondamento costituzionale, rinvenendo, peraltro, detto fondamento in una lettura adeguatrice al nuovo assetto della Repubblica di norme originariamente dettate per lo Stato quali gli artt. 100, 81, 97 primo comma e 28 della Costituzione (sentenze Corte Cost. n. 267/2006 e 179/2007).
In questo quadro di rapporti istituzionali l’obbligo di trasmissione alla Corte dei conti di atti e documenti da parte degli enti locali non può essere fine a se stesso ma deve essere finalizzato allo svolgimento di funzioni.
La trasmissione di regolamenti deve, pertanto, ritenersi strumentale al loro esame e ad una eventuale pronuncia della Corte dei conti.
In relazione alla natura dell’atto, il controllo della Corte, secondo l’orientamento della Corte Costituzionale, è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in una prospettiva non più statica (come era il tradizionale controllo di legalità e regolarità), ma dinamica, volta a finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive.
Strumento per raggiungere siffatto risultato in una tipologia di controllo di natura collaborativa può essere individuato nell’applicazione dei principi e dell’iter procedurale dettati dall’art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005.

A parametro delle disposizioni regolamentari vanno altresì assunti i limiti normativi di settore ed in particolare l’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000. Va ricordato che le norme da ultimo richiamate hanno un particolare valore per aver positivizzato principi affermati da una giurisprudenza ormai univoca, quali presupposti essenziali per il ricorso agli incarichi esterni; essi costituiscono regole di organizzazione non derogabili da disposizioni regolamentari ed, in gran parte, neppure da norme di rango superiore in quanto trovano fondamento in principi costituzionali.
È necessario ricordare che l’esame della Corte sulle norme regolamentari riguarda solo detta materia e non va perciò estesa ad altre norme anche nell’ipotesi nella quale l’ente trasmetta l’intero regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

· Presupposti

Va affermato che il legislatore, positivizzando principi di origine pretoria, segnatamente della giurisprudenza contabile, all’art. 7 del d. lgs. n. 165/2001 ha indicato i presupposti essenziali per il ricorso agli incarichi esterni:
-l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
-l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
-la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (ai sensi dell’art. 3, comma 76, legge 244/2007, di particolare e comprovata specializzazione universitaria);
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Inoltre, è previsto che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi e che i regolamenti di cui all’art. 110 co. 6, del d. lgs. n. 267/2000 si adeguino ai principi suindicati.
Le leggi finanziarie, oltre a fissare precisi limiti di spesa per gli incarichi esterni, hanno rafforzato il regime di trasparenza degli stessi, attraverso l’obbligo della pubblicità e dell’adeguata motivazione, ed il controllo sui medesimi in capo agli organi interni e alla Corte dei conti (legge n. 662/1996, d.l. n. 168/2004, convertito nella legge n. 191/2004, legge n. 311/2004, legge n. 266/2005).

· Oggetto

Oggetto del regolamento sono materie eterogenee in quanto il comma 56, dell’art. 3, della legge finanziaria 2008, si applica sia agli incarichi di studio, ricerca e collaborazione sia alle consulenze.

Incarichi di studio, ricerca e consulenze

Ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge finanziaria per il 2008 “l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze”, a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett.b) T.U.E.L.
La norma citata comprende un’ampia tipologia di documenti programmatici di competenza del Consiglio; di conseguenza gli incarichi di cui si parla debbono essere previsti nel loro oggetto da documenti programmatici, che scontino con adeguata motivazione la necessità/opportunità di ricorrere all’incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da attuare.
Com’è noto il d.L. n. 168/2004, convertito nella legge n. 191/2004, ha distinto tre tipologie di incarichi esterni: di studio, di ricerca, di consulenza.
La Corte dei conti SS.RR. in sede di controllo (delib. n. 6 del 15 febbraio 2005) ne ha fornito una definizione: per gli incarichi di studio, il riferimento è all’art. 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno.
Il tratto che accomuna le differenti tipologie è, secondo le SS.RR., la sostanziale riconducibilità di tali fattispecie alla categoria del contratto di lavoro autonomo, più precisamente al contratto di prestazione d’opera intellettuale ex artt. 2229-2239 c.c.
In particolare gli incarichi di studio possono essere conferiti a soggetti particolarmente qualificati nella materia. Essi debbono avere ad oggetto materie di interesse del soggetto che li conferisce, avere durata certa e concludersi con la presentazione di elaborati espositivi dei risultati dello studio o della ricerca. Tutti questi elementi debbono risultare dall’atto di conferimento dell’incarico di studio, che regola il rapporto tra soggetto conferente ed incaricato.

Incarichi di collaborazione

Il comma 56 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008 sottopone alla dettagliata disciplina regolamentare, oltre che gli incarichi di “studio o di ricerca ovvero di consulenze”, anche quelli di “collaborazione”.
Gli incarichi di collaborazione attengono a due finalità diverse, e cioè integrare gli organi di staff del sindaco o degli assessori ovvero supportare l’attività degli ordinari uffici dell’ente. Le differenze non sono irrilevanti.
Nella prima ipotesi gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti dal Sindaco o dagli assessori competenti “intuitu personae” a soggetti che rispondono a determinati requisiti di professionalità entro i limiti, anche di spesa, secondo i criteri e con le modalità previste nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e fermo restando il limite massimo di durata dell’incarico da conformarsi alla permanenza in carica del soggetto competente.
Nella seconda ipotesi il discorso è più complesso.
Va innanzitutto ricordato che le norme regolamentari intese a disciplinare detti incarichi debbono adeguarsi, in forza dell’art. 34, comma 6 ter, della legge n. 248/2006 di conversione del d.l. n. 223/2006, ai principi contenuti nel medesimo art. 32, dettati a fini di contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica. La vicenda, peraltro, si inserisce nel più complesso discorso della provvista di personale a tempo determinato per lo svolgimento dell’attività dell’ente. Le disposizioni regolamentari che verranno emanate in proposito vanno, pertanto, coordinate con le norme di cui all’art. 3, commi da 90 a 96, della legge finanziaria 2008.
In ogni caso qualsiasi contratto di lavoro a tempo determinato deve essere preceduto da procedure selettive di natura comparativa in forza dei noti principi costituzionali oltre che delle specifiche disposizioni da ultimo richiamate.
L’organo competente a conferire l’incarico è il dirigente preposto al settore, secondo il normale ordine delle attribuzioni.
Del tutto al di fuori dell’ambito di applicazione del comma 56 risultano essere gli incarichi conferiti ex art. 90 del TUEL (Uffici di supporto agli organi di direzione politica), ossia le cosiddette “collaborazioni di staff”. Infatti l’art. 90 TUEL fa espresso riferimento a dipendenti dell’ente ovvero a “collaboratori assunti con contratto a tempo determinato” (collocati, se dipendenti da una pubblica amministrazione, in aspettativa senza assegni), cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Quindi figure professionali sostanzialmente riconducibili al rapporto di lavoro subordinato.
Più complesso è il discorso relativo all’esatta delimitazione delle “collaborazioni coordinate e continuative” (ex art. 409 n. 3 c.p.c.) e alla loro distinzione rispetto agli incarichi di collaborazione.
Resta fermo, secondo le SS.RR. (deliberazione n. 6/2005) che, qualora un atto rechi il nome di collaborazione coordinata e continuativa, ma, per il suo contenuto, rientri nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, il medesimo sarà soggetto al limite di spesa, alla motivazione, ai controlli ed alle altre prescrizioni imposte dalla normativa generale sugli incarichi esterni.
Tale ragionamento trova conferma nel d.lgs. n. 165/2001, che all’art. 7 co. 6 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa” e prevede i medesimi presupposti per l’affidamento degli stessi; trova conferma, altresì, nelle varie leggi finanziarie, dove la distinzione risulta operante esclusivamente ai fini di individuare i limiti di spesa pertinenti.
Questa logica distintiva appare ancora attuale nell’impianto della legge finanziaria per il 2008, ed anzi è portata alle estreme conseguenze.

Da un lato l’utilizzo delle co.co.co. appare attualmente fortemente ristretto: la logica della legge finanziaria per il 2008 è, infatti, quella di evitare il formarsi di precariato nella P.A., anche attraverso un rigido contenimento del lavoro flessibile (art. 3 comma 79), con la conseguenza che per l’espletamento delle ordinarie attività amministrative varrà il principio generale “dell’autosufficienza”.
Dall’altro lato, vengono ulteriormente fissati i limiti agli incarichi esterni ad elevata professionalità prevedendo, per queste ultime, gli adempimenti di cui ai commi 54-57 dell’art. 3.
L’individuazione dell’alta professionalità risulta peraltro subordinata al requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria” di cui al comma 76 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008 (che ha modificato l’art 7,co. 6 d. lgs. n. 165/2001).
Va da ultimo posta in evidenza la necessità, per gli enti, di ricorrere, di norma, a procedure comparative, per la scelta dei collaboratori esterni, ciò anche in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’ art. 97 della Costituzione.
Nella presente deliberazione non viene esaminata la problematica relativa alle co.co.co. ed alla loro utilizzazione concreta, in quanto nelle more del deposito della deliberazione stessa è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2-11 aprile 2008.

· Materie escluse dalla disciplina

Le disposizioni regolamentari non trovano applicazione a quelle materie, come l’appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al d. lgs. n. 163/2006 (cosiddetto “codice dei contratti pubblici”). Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata (da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 263/2008) l’incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore.
Concettualmente distinto rimane, pertanto, l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.

Con riferimento, poi, all’incarico conferito ad un libero professionista, avvocato esterno all’Amministrazione, va distinta l’ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocinio giudiziale.
La prima ipotesi rientra sicuramente nell’ambito di previsione dell’art. 3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria per il 2008.
La seconda, invece, esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essa non potrà applicarsi la disciplina della legge finanziaria per il 2008 sopra indicata.
Peraltro, appare possibile ricondurre la rappresentanza/patrocinio legale nell’ambito dell’appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei “servizi legali” di cui all’allegato 2B del d. lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell’art. 20 del decreto, uno dei contratti d’appalto di servizi cosiddetti “esclusi”, assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20, nonché i principi indicati dal successivo art. 27 (trasparenza, efficacia, non discriminazione).

· L’ambito finanziario

La spesa prevista dovrà poi essere inserita, concorrendo al limite massimo fissato nel regolamento, nell’apposito stanziamento del bilancio annuale. Va, peraltro, precisato che il limite massimo di spesa indicato nel regolamento deve essere fissato discrezionalmente dall’ente secondo criteri di razionalità e rapportato alle dimensioni dell’ente con particolare riguardo alla spesa per il personale, attraverso una previsione annuale (comma 56).

ferrari.m
00martedì 29 aprile 2008 11:18
La linee guida riprendono le considerazioni della Corte dei Conti Lombardia sulla distinzione tra "prestazione di servizi" e "incarichi", che ritengo del tutto erronea.
Non si capisce perché il patrocinio in giudizio sia "servizio" e la "consulenza" non lo sia.
ferrari.m
00venerdì 20 giugno 2008 08:25
Dopo aver perso tanto tempo in interpretazioni e ragionamenti, si ricomincia da capo.

Questo dovrebbe essere il testo inserito nel DL approvato mercoledì in Consiglio dei Ministri:

Art…
(Disciplina di riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione)

1. Il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall’articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: “6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 è abrogato.”
2. L’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
3. L’articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: “Con il regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo”.


ferrari.m
00martedì 22 luglio 2008 18:36
Questo è il testo dell'articolo 46 del D.L. 112 come dovrebbe risultare dopo il maxiemendamento:

“Art. 46. Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' così sostituito:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso.».
2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali»”;



Ho iniziato ad analizzare le conseguenze della nuova versione dei commi 55 e 56 dell'articolo 3 della Finanziaria 2008 e penso che se da una parte si è giustamente semplificato eliminando le distinzioni incasinatissime tra consulenza, studio, ricerca, collaborazione... il fatto di avere creato una unica categoria relativa alla "collaborazione autonoma" potrebbe complicare molto, soprattutto con la nuova formulazione dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.
Se prima l'articolo 7, comma 6, è stato sempre interpretato come se si riferisse esclusivamente alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2229 c.c. (quindi potevo dare un incarico a un artigiano idraulico per riparare lo sciacquone del wc, anche se non era laureato in quanto contratto d'opera ex art. 2222 c.c.), ora la specifica del fatto che non serve essere laureati per i "soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore", cambia la prospettiva e fa intendere che l'articolo 7, comma 6, comprende tutto ciò che viene fatto dai lavoratori autonomi.
Questo però complica l'idea di programmazione da fare sulla base del novellato art. 3, comma 55, della finanziaria e del regolamento da fare sulla base del comma 56.
A questo punto dovrei inserire nel programma anche il mangiafuoco che si esibisce alla festa del paese e il regolamento dovrebbe diventare un duplicato del regolamento per le spese in economia, ma deliberato dalla Giunta...

Ovvio che se è come l'ho capito io è una pazzia...

Voi che ne dite???

p.s. Lasciamo perdere il fatto che alcune altre norme sugli incarichi (in particolare sulla pubblicità) non sono state cambiate e fanno ancora riferimento a specifiche categorie (ad esempio l'articolo 3, comma 18, della finanziaria 2008 in materia di consulenze).
giandan
00martedì 22 luglio 2008 19:19
Ci ragiono un attimo, però è incredibile che ad ogni stesura delle norme cambino le diciture... ora le collaborazioni autonome si sono inventati... ma guarda che è roba da pazzi neh.
Oh, ma non si può chiamare le cose con altri nomi.
Io farei così:
1. lavoro dipendente
2. lavoro autonomo
3. tutto il resto.
4. i forumisti di opinioni a confronto.

Basta! Finitela lì.
marco panaro
00mercoledì 23 luglio 2008 14:40
Però non è detto che il programma debba essere così dettagliato da indicare: "il mangiafuoco".

ferrari.m
00mercoledì 23 luglio 2008 14:54
Ovviamente, però dovrei indicare qualcosa del tipo:
"incarichi per prestazioni artistiche in occasione di fiere e sagre"
Però lo dovrei mettere.

Il problema è più sulla quantificazione della spesa totale per incarichi e sul controllo che non venga sforato il tetto.
ferrari.m
00venerdì 1 agosto 2008 08:39
Una curiosità: uno studio associato, che ha una sua partita IVA è una impresa ai sensi del codice civile, o i singoli tecnici restano lavoratori autonomi?
Michele Dei Cas
00martedì 28 aprile 2009 17:41
A proposito dell'eterna domanda che tutti ci affligge: "ma questo è un servizio o un incarico di collaborazione?" Luigi Oliveri dixit:
"Non vorrei andare troppo lontano, ma l'articolo 7, comma 6, regola le collaborazioni esterne. Esse sono da considerare diverse dalle prestazioni di servizi, perchè hanno per oggetto un prodotto intermedio, che viene utilizzato dall'ente per poi adottare le sue decisioni ed i suoi provvedimenti. L'esempio più comprensibile è la consulenza, mediante produzione di pareri.
I servizi, invece, sono prodotti finali: il prestatore svolge un'attività al posto dell'appaltante, gestendo le buste paga, custodendo i beni immobili, progettando l'opera pubblica, ecc..."

Aprirei un concorso di idee aperto a chi, oltre alla consulenza, voglia indicare qualche altro esempio (ragionevolmente comprensibile) di "prodotto intermedio", come tale plausibile oggetto di incarichi di collaborazione.
marco panaro
00martedì 28 aprile 2009 21:56
In realtà è una distinzione difficile, anche perché non se ne trova traccia, ad esempio, nella disciplina comunitaria dei contratti pubblici.

A mio modo di vedere, si può risalire al codice civile, pur non senza incertezze:

- l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

- il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.)

Le differenze sarebbero quindi:
1) nell'appalto, scopo del contratto è il "compimento"; nel contratto d'opera si deve pervenire "al risultato concordato", che può anche essere parziale rispetto al risultato finale (anche se non è vero il contrario, cioè che debba sempre essere un risultato parziale);
2) nell'appalto c'è l'organizzazione dei mezzi necessari e soprattutto l'assunzione del rischio da parte dall'appaltatore.
ferrari.m
00mercoledì 29 aprile 2009 00:22
Ho unito le discussioni.
Per quanto riguarda le mie considerazioni rimando a questo che ho già scritto:
ferrari.m, 18/03/2008 13.59:

Sicuramente la delibera della Corte dei Conti Lombardia è già un passo avanti rispetto alla circolare del DFP, di sicuro anche questa per me ha delle pecche...

In particolare secondo me si ingarbugliano un po' quanto tentano di fare la distinzione tra prestazioni di servizi e incarichi professionali

6. Quanto all’oggetto le disposizioni regolamentari non trovano applicazione a quella materia, come l’appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D. Lgs. n. 163/2006 (cosiddetto “codice dei contratti pubblici”), già autonomamente disciplinata. Infatti, secondo giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr. da ultimo Cons. di St., sez. IV, sentenza n. 263/2008) l’incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. Ciò fatto salvo quanto disposto dall’art. 91 D. Lgs. n. 163/2006 per gli incarichi di progettazione.

Esemplificativamente con riferimento all’incarico conferito ad un libero professionista avvocato esterno all’Amministrazione, va distinta l’ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocinio giudiziale.

La prima ipotesi rientra sicuramente nell’ambito di previsione dell’art. 3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria per il 2008.

La seconda, invece, esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essa non potrà applicarsi la disciplina della legge finanziaria per il 2008 sopra indicata.

Peraltro, appare possibile ricondurre la rappresentanza/patrocinio legale nell’ambito dell’appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei “servizi legali” di cui all’allegato 2B del D. Lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell’art. 20 del decreto, uno dei contratti d’appalto di servizi cosiddetti “esclusi”, assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20, nonché i principi indicati dal successivo art. 27 (trasparenza, efficacia, non discriminazione ecc.).



Nel paragrafo 6 riescono a dire tutto e il contrario di tutto.
L'incarico all'architetto è servizio se progetta è incarico se ti fa una consulenza, l'incarico all'avvocato è servizio se è patrocinio in giudizio, è incarico se ti rende un parere extragiudiziale.

La domanda sorge spontanea ma qualcuno (a parte me) si è mai letto il Vocabolario comune degli appalti (CPC e CPV)?

Vi posso dire cosa rientra ad esempio nell'ambito dei servizi
Allegato IIA
Categoria 11 (Servizi di consulenza gestionale e affini – CPC 865 866)
73200000-4 Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo.
73210000-7 Servizi di consulenza nel campo della ricerca.
73220000-0 Servizi di consulenza nel campo dello sviluppo.
74140000-2 Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi.
74141000-9 Servizi di consulenza commerciale e di gestione.
74141100-0 Servizi generali di consulenza gestionale.
74141110-3 Servizi di consulenza per lo sviluppo commerciale.
74141200-1 Servizi di consulenza di gestione finanziaria.
74141300-2 Servizi di consulenza di gestione commerciale.
74141400-3 Servizi di consulenza di gestione delle risorse umane.
74141500-4 Servizi di consulenza di gestione della produzione.
74141510-7 Servizi di consulenza di garanzia di qualità.
74141520-0 Servizi di consulenza nella progettazione.
74141600-5 Servizi di pubbliche relazioni.
74141610-8 Servizi di gestione di pubbliche relazioni.
74141620-1 Servizi di consulenza in pubbliche relazioni.
74141700-6 Servizi di consulenza in materia di sicurezza.
74141800-7 Servizi di consulenza di acquisto.
74141900-8 Servizi di consulenza sull'impatto ambientale.
74142000-6 Servizi connessi alla gestione.
74142100-7 Servizi di gestione di progetti, esclusi i progetti di costruzione.
74142110-0 Servizi di supervisione di progetti, esclusi i progetti di costruzione.
74142120-3 Servizi di ideazione progetti, esclusi i progetti di costruzione.
74142200-8(5) Servizi di arbitrato e conciliazione.(5)
74150000-5 Servizi di gestione di partecipazioni.
, ecc.
fino a
93620000-0 Servizi di gestione porti.

Allegato IIB
Categoria 21 (Servizi legali – CPC 861)
74111000-0 Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza.
74111100-1 Servizi di consulenza giuridica.
74111200-2 Servizi di rappresentanza legale.
74112000-7 Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore.
74112100-8 Servizi di consulenza in materia di diritti d'autore.
74112110-1 Servizi di consulenza in materia di diritti di autore di software.
74113000-4 Servizi di documentazione e certificazione giuridica.
74113100-5 Servizi di documentazione.
74113200-6 Servizi di certificazione.
74113210-9 Servizi di certificazione della firma elettronica.
74114000-1 Servizi di consulenza e informazione giuridica.


Se in questo allegato guardiamo poi la categoria 26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi (CPC 96) troviamo:
92100000-2 Servizi cinematografici e videoservizi.
92110000-5 Servizi di produzione di film e videocassette e servizi connessi.
92111000-2 Servizi di produzione di film e video.
92111100-3 Produzione di film e videocassette per la formazione.
92111200-4 Produzione di film e videocassette per pubblicità, propaganda e informazione.
92111210-7 Produzione di film pubblicitari.
92111220-0 Produzione di videocassette pubblicitarie.
92111230-3 Produzione di film per propaganda.
92111240-6 Produzione di videocassette per propaganda.
92111250-9 Produzione di film per informazione.
92111260-2 Produzione di videocassette per informazione.
92111300-5 Produzione di film e videocassette di intrattenimento.
92111310-8 Produzione di film per intrattenimento.
92111320-1 Produzione di videocassette per intrattenimento.
92112000-9 Servizi connessi con la produzione di film e videocassette.
92120000-8 Servizi di distribuzione di film o videocassette.
92121000-5 Servizi di distribuzione di videocassette.
92122000-2 Servizi di distribuzione di film.
92130000-1 Servizi di proiezione cinematografica.
92140000-4 Servizi di proiezione di videocassette.
92200000-3(7) Servizi radiotelevisivi.(7)
92210000-6(7) Servizi radio.(7)
92211000-3(7) Servizi radiofonici.(7)
92220000-9(7) Servizi televisivi.(7)
92221000-6(7) Servizi di telediffusione.(7)
92230000-2 Servizi radiotelevisivi via cavo.
92300000-4 Servizi di intrattenimento.
92310000-7 Servizi di creazione e interpretazione artistica e letteraria.
92311000-4 Opere d'arte.
92312000-1 Servizi artistici.
92312100-2 Servizi artistici di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre.
92312110-5 Servizi artistici di produttori teatrali.
92312120-8 Servizi artistici di cori.
92312130-1 Servizi artistici di bande musicali.
92312140-4 Servizi artistici di orchestre.
92312200-3 Servizi prestati da autori, compositori, scultori, attori e altri artisti singoli.
92312210-6 Servizi prestati da autori.

92312211-3 Servizi di agenzie redazionali.
92312212-0 Servizi connessi alla preparazione di manuali di formazione.
92312213-7 Servizi di autori tecnici.
92312220-9 Servizi prestati da compositori.
92312230-2 Servizi prestati da scultori.
92312240-5 Servizi prestati da artisti dello spettacolo.
92312250-8 Servizi prestati da singoli artisti.

92320000-0 Servizi di gestione di infrastrutture artistiche.
92330000-3 Servizi di zone ricreative.
92331000-0 Servizi di luna-park e parchi di divertimento.
92331100-1 Servizi di luna-park.
92331200-2 Servizi di parchi di divertimento.
92332000-7 Servizi di impianti balneari.
92340000-6 Servizi di ballo e di intrattenimento.
92341000-3 Servizi di circhi.
92342000-0 Servizi di corsi di danza.
92342100-1 Servizi di corsi di balli di società.
92342200-2 Servizi di corsi di balli da discoteca.

92350000-9 Servizi connessi al gioco d'azzardo e alle scommesse.
92351000-6 Servizi connessi al gioco d'azzardo.
92351100-7 Servizi di gestione di lotterie.
92351200-8 Servizi di gestione di case da gioco.
92352000-3 Servizi connessi alle scommesse.
92352100-4 Servizi di gestione di macchine per scommesse sui campi di corsa.
92352200-5 Servizi di allibratori.
92360000-2 Servizi pirotecnici.
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa.
92500000-6 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali.
92510000-9 Servizi di biblioteche e archivi.
92511000-6 Servizi di biblioteche.
92512000-3 Servizi di archivi.
92520000-2 Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini.
92521000-9 Servizi di musei.
92521100-0 Servizi di esposizione in musei.
92521200-1 Servizi di salvaguardia di reperti e oggetti esposti.
92521210-4 Servizi di salvaguardia di reperti.
92521220-7 Servizi di salvaguardia di oggetti esposti.
92522000-6 Servizi di salvaguardia di siti ed edifici storici.
92522100-7 Servizi di salvaguardia di siti storici.
92522200-8 Servizi di salvaguardia di edifici storici.
92530000-5 Servizi di giardini botanici e zoologici e servizi di riserve naturali.
92531000-2 Servizi di giardini botanici.
92532000-9 Servizi di giardini zoologici.
92533000-6 Servizi di riserve naturali.
92534000-3 Servizi di salvaguardia della fauna selvatica.
92600000-7 Servizi sportivi.
92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi.
92620000-3 Servizi connessi allo sport.

Di conseguenza, come si fa a dire che certi affidamenti sono esclusi dal codice degli appalti????



In sostanza non esiste un affidamento esterno di qualsiasi cosa, comunque denominato che non ricada nella disciplina del codice dei contratti pubblici.
Del resto le normative comunitarie sono chiare: quello che non è fatto direttamente dall'Ente è un "appalto" (anche se inteso non nel senso del codice civile italiano), e se è un appalto si applicano le direttive europee e le norme italiane di recepimento.
Il regolamento degli "incarichi" in realtà non ha ragione d'essere.
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