Trascrivibili i provvedimenti di assegnazione della casa coniugale.

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Commissario Maigret
00giovedì 23 marzo 2006 10:31

Il 16 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge 8 febbraio 2006 n. 54, "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", (Eccola)pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006, che ha introdotto l’art. 155 quater al codice civile.
La norma dopo aver disciplinato il regime del godimento e dell’assegnazione della casa familiare nella fase patologica del rapporto coniugale, nell’ultima parte del primo comma dispone che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”.
La novità legislativa consente ai terzi interessati di conoscere la situazione giuridica del bene, ma non risolve i problemi di qualificazione giuridica dell’assegnazione della casa coniugale che, secondo l’opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza, va ricondotta allo schema del diritto personale di godimento (da ultimo Cass. S. U. 21 luglio 2004 n. 13603 che assimila il diritto del coniuge assegnatario al comodato).
Fatti salvi ulteriori approfondimenti, è da ritenere che la nuova disposizione consenta ora di:
1) trascrivere la sentenza di separazione giudiziale che disponga l’assegnazione della casa familiare;
2) trascrivere il verbale di separazione consensuale omologato che disponga la stessa assegnazione;
3) trascrivere il provvedimento giudiziale di revoca che – a seguito di apposita istanza - abbia accertato il mutamento delle condizioni per continuare a godere della casa assegnata, e cioè quando “l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
Resta da chiarire se sia possibile trascrivere, alla luce della nuova normativa, l’ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti temporanei e urgenti tra i quali l’assegnazione della casa familiare (art. 4 comma 8 Legge 1 dicembre 1970 n. 898; art. 708 cod. proc. civ.)
Quanto alla trascrizione sub 1), il nuovo art. 155 quater non fa altro che adeguarsi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 454 del 1989 che aveva giudicato costituzionalmente illegittimo l’art. 155 comma 4 (che la legge in esame sostituisce con una nuova versione), nella parte in cui non prevedeva “la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi”. Con tale pronuncia la Consulta aveva giudicato del tutto priva di ragionevole giustificazione la disparità di trattamento tra il coniuge separato assegnatario (al quale l’art. 155 non consentiva di trascrivere il provvedimento) e il coniuge divorziato assegnatario (al quale l’art. 6 comma 6 della legge n. 898/1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, consente invece di trascrivere l’assegnazione ), ritenendo che essi, benché portatori di status personali differenziati, riflettano una “situazione assolutamente identica” quanto alla prole “affidata ad un genitore separato o ad un genitore non più legato dal vincolo matrimoniale”.
Gli effetti della declaratoria di incostituzionalità sono stati recepiti dall’orientamento dei giudici di legittimità che hanno ritenuto applicabile il citato art. 6, comma 6, anche al procedimento di separazione personale (Cass. SS.UU. 26 luglio 2002 n. 11096).
La nuova legge non sembra comunque eliminare ogni possibile dubbio interpretativo in ordine alla possibilità di trascrivere direttamente il verbale di separazione consensuale (punto sub 2), e quindi la necessità di “ripetere” l’atto dinanzi al notaio (come da più parti sostenuto, F. GAZZONI, La trascrizione imobiliare, I, 2° ed. Milano, 1998, 686 ss.; da ultimo, G. FREZZA, I luoghi della famiglia, Torino, 2004, 201). Al di là delle considerazioni di carattere sostanziale e formale evidenziate dalla dottrina da ultimo citata, va infatti sottolineato che il nuovo art. 155 quater si riferisce genericamente al “provvedimento di assegnazione e revoca”, senza far comprendere se questo sia la sentenza emessa in sede di separazione giudiziale ovvero l’omologazione del verbale di separazione consensuale. Né del resto aiuta la nuova sistematica del capo V del cod. civ. ridisegnata dalla nuova legge sull’affido condiviso. L’art. 154 quater continua infatti ad essere inserito nel corpo di norme che disciplinano la separazione personale giudiziale (dal 151 al 157), e si dovrà dimostrare che gli articoli introdotti dalla legge n. 54/2006 (il nuovo art. 155 e quelli da 155 bis a 155 sexies) siano applicabili anche alla separazione personale consensuale, tenuto conto che l’art. 158 cod. civ. è uscito indenne dalla novità legislativa.
Quanto alla revoca dell’assegnazione (punto sub 3) il “tipo” di provvedimento giudiziale trascrivibile sembra essere quello tipico di revisione dei provvedimenti rebus sic stantibus, e quindi il decreto motivato (pur con tutti i dubbi per le ipotesi in cui il giudizio di revisione debba accertare il venir meno delle condizioni per l’assegnazione, ed in particolare la convivenza more uxorio!).


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