Consiglio di Stato, Sez. VI, 3/3/2007 n. 1011
L’A.T.I. appellante ha insistito particolarmente nei suoi atti difensivi sulla mancanza di un collegamento tra l’aggiudicazione in favore della Roma Union Security e il conferimento dell’incarico al presidente della Commissione da parte della S.S. Lazio, sostenendo che in realtà il Lotito non avrebbe avuto un controllo esclusivo sulla società di calcio e che, d’altra parte, non era un socio né aveva cariche amministrative nella Roma Union Security S.r.l..
Ad avviso del Collegio non si può certo escludere che il Lotito potesse influenzare concretamente le scelte sia della S.S. Lazio che della società Roma Union Security. Secondo quanto è emerso dalla istruttoria disposta con la ordinanza della Sezione n. 4638/2006, il sig. Lotito anche se non deteneva direttamente quote della S.S. Lazio, controllava però la società Lazio Events S.r.l. attraverso tre società facenti capo a lui stesso (Snam Lazio Sud S.r.l., Linda S.r.l., Bona Dea S.r.l.) e attraverso la Lazio Events S.r.l., detentrice del 29,868% del capitale sociale della S.S. Lazio, esercitava il suo controllo sulla gestione e sulle attività di quest’ultima. Ma l’influenza del sig. Lotito poteva essere esercitata anche sulla Roma Union Security S.r.l. (che ha partecipato alla gara d’appalto in associazione con Deltapol Italia soc. coop.) poiché, pur non essendo socio di tale società, egli era socio delle società che partecipavano al capitale sociale di questa.
Ritiene però il Collegio che ai fini del decidere si debba prescindere da tali ipotizzati collegamenti, giacché in ogni caso, il rapporto di collaborazione instaurato tra la S.S. Lazio e il sig. Coletta non può dar luogo, per i tempi, le modalità e i contenuti che lo caratterizzano, ad una situazione di incompatibilità siccome ritenuto nella sentenza appellata.
Al riguardo deve essere anzitutto rilevato che al momento della sua nomina a presidente della Commissione (nel gennaio-febbraio 2004), come pure al momento della aggiudicazione dell’appalto (avvenuta il 15.10.2004), il Coletta non aveva ancora ricevuto l’incarico di responsabile del settore giovanile della Lazio. Dalla istruttoria espletata emerge infatti che il relativo contratto (sottoscritto per la S.S. Lazio dal sig. Lotito) si riferiva al periodo 16.2.2005-30.6.2005.
Né risulta che alla data della stessa nomina a presidente della Commissione intrattenesse già rapporti (per i suoi interessi legati al calcio) con il sig. Lotito, anche perché la acquisizione di una partecipazione significativa di questi nella S.S. Lazio ha avuto luogo solo nel luglio 2004, e l’inizio di un rapporto tra le parti deve essere fatto risalire (secondo i documenti ufficiali della S.S. Lazio richiamati nella sentenza appellata) all’11 ottobre 2004.
Anche a voler dunque ipotizzare una situazione di incompatibilità a carico del presidente della Commissione per effetto dell’incarico ricevuto dalla S.S. Lazio, si tratterebbe di una situazione avveratasi dopo che la Commissione aveva già operato le proprie scelte procedendo nella seduta del 21.9.2004 alla attribuzione dei punteggi, e dunque sarebbe del tutto irrilevante.
Con ciò non si condividono le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice laddove ha affermato che la nascita del rapporto tra il Coletta e la S.S. Lazio doveva farsi risalire ad epoca di gran lunga anteriore, tenuto conto del «carattere del tutto fiduciario dell’incarico», che presuppone – secondo il primo giudice - «una comunanza di (interessi di) vita».
Se è vero infatti che l’ipotesi così formulata può rientrare nel calcolo delle probabilità, deve però escludersi che la incompatibilità del soggetto chiamato a far parte di una Commissione giudicatrice di un appalto, con la conseguente caducazione degli atti posti in essere dalla stessa Commissione, possa essere basata su una mera supposizione, sfornita di un adeguato riscontro probatorio