commissione di gara

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marco panaro
00lunedì 23 gennaio 2006 12:17

Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna sez.I 16/1/2006 n. 12

E' necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei commissari della cui legittimazione si dubita, essendo portatori di un interesse personale e specifico a vedere confermata la loro partecipazione a tale organo già ritenuto meritevole di tutela da parte della giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna n. 1226/2002 del 6 agosto 2002).
marco panaro
00lunedì 30 gennaio 2006 10:39
Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli sez.I 27/1/2006 n. 1080

L’art. 107 del t.u.e.l. attribuisce ai dirigenti anche la responsabilità delle procedure di appalto, nelle ipotesi in cui non risulta applicabile l’art. 21 c. 5 della l. 109/94 (cfr. Cons. Stato, decisioni nn. 5322/2003; 4938/2002; 2408/2002 e 2293/2001).
marco panaro
00mercoledì 7 febbraio 2007 15:16
Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte sez.II 30/1/2007 n. 464

Il Collegio rileva la fondatezza del primo motivo (aggiunto) di ricorso.

In esso, si evidenzia che la Commissione di gara avrebbe prima esaminato i progetti tecnici delle ditte concorrenti e solo dopo individuato i criteri per l’attribuzione del punteggio.

Il Collegio rileva che la stesura del verbale della seduta del 19 luglio 2006 dà luogo ad una interpretazione dei fatti ambigua, laddove è specificato che la Commissione di gara prende atto di quanto disposto dall’art. 5 del capitolato, richiamandone il contenuto sostanziale e poi si afferma: “Si procede quindi all’esame dei progetti presentati dalle tre ditte”.

Solo dopo, la Commissione introduce i criteri di assegnazione del punteggio, relativamente alle tre voci previste nell’art. 5 del Capitolato, ed assegna i punteggi.

Interpretando alla lettera il contenuto del verbale, quindi, appare corretto concordare con l’interpretazione della società ricorrente, secondo cui l’espressione “Si procede quindi all’esame dei progetti presentati dalle tre ditte” sembra da intendersi nel senso che siano stati esaminati i progetti prima di individuare i criteri di assegnazione del relativo punteggio.

Sostengono invece il Comune di Rivoli e la società controinteressata che la Commissione avrebbe prima specificato i criteri e dopo esaminato i progetti.

In particolare, il Comune afferma che tale conclusione si evincerebbe dalla lettura del verbale e che il corretto “iter” sarebbe stato confermato da una dichiarazione postuma dei componenti della Commissione, relativa a quanto concretamente espletato in corso di gara, depositata in giudizio.

In merito il Collegio osserva che quel che conta è il contenuto del verbale – essendo questo atto pubblico fidefaciente (TAR Lazio, sez.II, 14.5.03, n.4215) e ciò che si evince dal medesimo e nessuna rilevanza può avere, ai fini della sua interpretazione, una dichiarazione postuma, assunta al di fuori dell’”iter” procedurale e dopo la notificazione del ricorso, da parte dei medesimi componenti della Commissione.

In secondo luogo il Comune resistente osserva – con argomentazioni riprese anche dalla ditta controinteressata - che quel che conta, ai fini della tutela dei principi di trasparenza e buona amministrazione, è che i documenti tecnici non siano visionati prima dell’individuazione dei criteri di assegnazione del punteggio e non che non siano aperte le buste che li contengono, dato che nel caso di specie la legge di gara, non impugnata sul punto, prevedeva due sole buste (una contenente l’offerta economica e una contenente sia la documentazione amministrativa che il progetto tecnico) ed era logico che la busta che non conteneva l’offerta economica fosse aperta prima di iniziare le operazioni di valutazione.

Il Collegio, però, osserva che la società ricorrente non si doleva dell’apertura delle buste – e della correlata norma della legge di gara - ma, specificamente, della valutazione del progetto tecnico prima di ogni indicazione in ordine all’individuazione dei criteri di attribuzione del punteggio tanto che, dall’espressione usata nel verbale di gara “Si procede quindi all’esame dei progetti presentati dalle tre ditte”, è chiaro il riferimento non all’apertura delle buste ma proprio all’esame dei progetti.

Sia il Comune di Rivoli che la società controinteressata, poi, riportano l’argomentazione per cui la verbalizzazione poteva, tutt’al più, essere considerata imprecisa, avendo sovrapposto la verbalizzazione della fase di determinazione dei criteri con quella di valutazione dei progetti.

Ma è proprio questo il punto centrale che il Collegio ritiene attestante l’illegittimità della procedura adottata dalla Commissione di gara.

Pur ammettendo, in astratto, che l’espressione usata dalla Commissione di gara – “Si procede quindi all’esame dei progetti presentati dalle tre ditte” – possa intendersi come generica e non attestante l’effettiva lettura dei progetti prima di adottare i criteri di valutazione, quel che è certo è che, nella successione delle operazioni, la Commissione di gara ha alternato la lettura dei progetti all’individuazione dei sottocriteri di attribuzione del punteggio relativamente alle tre voci di valutazione di cui all’art. 5, lett. a), b) e c).

In sostanza – e dalla lettura del verbale non sorgono ambiguità di sorta sul punto – la Commissione di gara ha prima individuato i criteri di attribuzione del punteggio relativamente all’art. 5, lett. a), cit. (due punti per ogni biblioteca già gestita) e poi ha assegnato il punteggio ai progetti, evidentemente esaminandoli.

Una volta conosciuti i progetti, per aver assegnato i relativi punteggi parziali, la Commissione di gara ha nuovamente introdotto nuovi criteri di attribuzione relativamente a quanto disposto dall’art. 5, lett. b), cit. (due punti per ogni unità lavorativa laureata, mezzo punto per ogni unità lavorativa diplomata bibliotecario) ed ha attribuito nuovi punteggi parziali.

In tal modo, però, astrattamente la Commissione poteva aver adeguato i sottocriteri di cui all’art. 5, lett. b) ai punteggi già assegnati per quel che riguardava il punto a) e ciò non è certamente consentito.

Analogamente, poi, la medesima Commissione di gara ha operato relativamente ai sottocriteri per l’assegnazione del punteggio di cui all’art. 5, lett. c), cit., potendo essere astrattamente influenzata nell’individuazione dei suddetti sottocriteri, dai punteggi già assegnati per le voci di cui all’art. 5, lett. a) e b).

Come riconosciuto dalla giurisprudenza, con cui il Collegio concorda, in tema di procedure concorsuali pubbliche, l’introduzione di elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali di valutazione enucleati in sede di legge di gara non può ritenersi corretta ove avvenuta in un momento posteriore all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed alla loro valutazione, costituendo la loro conoscenza, anche in astratto, elemento potenzialmente deviante in quanto pone la Commissione giudicatrice in condizione di plasmare i criteri e i parametri specificativi, adattandoli ai caratteri specifici delle offerte, conosciute o conoscibili, così da sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una o più imprese partecipanti.

Pertanto, l’esigenza di evitare il rischio di una predeterminazione premiale dei criteri impone l’anticipazione di ogni operazione di loro manipolazione rispetto all’apertura delle buste contenenti le offerte ed alla relativa valutazione, indipendentemente dall’effettiva conoscenza delle stesse da parte dei componenti della Commissione di gara (in tal senso, da ultimo, TAR Campania, Na, sez.I, 14.7.06, n. 7517).
marco panaro
00lunedì 12 marzo 2007 17:06
Consiglio di Stato, Sez. VI, 3/3/2007 n. 1011
L’A.T.I. appellante ha insistito particolarmente nei suoi atti difensivi sulla mancanza di un collegamento tra l’aggiudicazione in favore della Roma Union Security e il conferimento dell’incarico al presidente della Commissione da parte della S.S. Lazio, sostenendo che in realtà il Lotito non avrebbe avuto un controllo esclusivo sulla società di calcio e che, d’altra parte, non era un socio né aveva cariche amministrative nella Roma Union Security S.r.l..

Ad avviso del Collegio non si può certo escludere che il Lotito potesse influenzare concretamente le scelte sia della S.S. Lazio che della società Roma Union Security. Secondo quanto è emerso dalla istruttoria disposta con la ordinanza della Sezione n. 4638/2006, il sig. Lotito anche se non deteneva direttamente quote della S.S. Lazio, controllava però la società Lazio Events S.r.l. attraverso tre società facenti capo a lui stesso (Snam Lazio Sud S.r.l., Linda S.r.l., Bona Dea S.r.l.) e attraverso la Lazio Events S.r.l., detentrice del 29,868% del capitale sociale della S.S. Lazio, esercitava il suo controllo sulla gestione e sulle attività di quest’ultima. Ma l’influenza del sig. Lotito poteva essere esercitata anche sulla Roma Union Security S.r.l. (che ha partecipato alla gara d’appalto in associazione con Deltapol Italia soc. coop.) poiché, pur non essendo socio di tale società, egli era socio delle società che partecipavano al capitale sociale di questa.

Ritiene però il Collegio che ai fini del decidere si debba prescindere da tali ipotizzati collegamenti, giacché in ogni caso, il rapporto di collaborazione instaurato tra la S.S. Lazio e il sig. Coletta non può dar luogo, per i tempi, le modalità e i contenuti che lo caratterizzano, ad una situazione di incompatibilità siccome ritenuto nella sentenza appellata.

Al riguardo deve essere anzitutto rilevato che al momento della sua nomina a presidente della Commissione (nel gennaio-febbraio 2004), come pure al momento della aggiudicazione dell’appalto (avvenuta il 15.10.2004), il Coletta non aveva ancora ricevuto l’incarico di responsabile del settore giovanile della Lazio. Dalla istruttoria espletata emerge infatti che il relativo contratto (sottoscritto per la S.S. Lazio dal sig. Lotito) si riferiva al periodo 16.2.2005-30.6.2005.

Né risulta che alla data della stessa nomina a presidente della Commissione intrattenesse già rapporti (per i suoi interessi legati al calcio) con il sig. Lotito, anche perché la acquisizione di una partecipazione significativa di questi nella S.S. Lazio ha avuto luogo solo nel luglio 2004, e l’inizio di un rapporto tra le parti deve essere fatto risalire (secondo i documenti ufficiali della S.S. Lazio richiamati nella sentenza appellata) all’11 ottobre 2004.

Anche a voler dunque ipotizzare una situazione di incompatibilità a carico del presidente della Commissione per effetto dell’incarico ricevuto dalla S.S. Lazio, si tratterebbe di una situazione avveratasi dopo che la Commissione aveva già operato le proprie scelte procedendo nella seduta del 21.9.2004 alla attribuzione dei punteggi, e dunque sarebbe del tutto irrilevante.

Con ciò non si condividono le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice laddove ha affermato che la nascita del rapporto tra il Coletta e la S.S. Lazio doveva farsi risalire ad epoca di gran lunga anteriore, tenuto conto del «carattere del tutto fiduciario dell’incarico», che presuppone – secondo il primo giudice - «una comunanza di (interessi di) vita».

Se è vero infatti che l’ipotesi così formulata può rientrare nel calcolo delle probabilità, deve però escludersi che la incompatibilità del soggetto chiamato a far parte di una Commissione giudicatrice di un appalto, con la conseguente caducazione degli atti posti in essere dalla stessa Commissione, possa essere basata su una mera supposizione, sfornita di un adeguato riscontro probatorio
marco panaro
00venerdì 27 aprile 2007 12:16
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA, Sent. n. 721/2007
La nomina di un’apposita commissione per la valutazione delle offerte non era necessaria per legge, dovendo il servizio essere aggiudicato col criterio, del tutto automatico, del prezzo più basso.
marco panaro
00martedì 19 giugno 2007 13:45
T.a.r. Lombardia – sent. N. 4703/2007 del 28/05/2007
Il criterio discretivo, ai fini dell’erogazione o meno del compenso per l’opera svolta in veste di Presidente di una Commissione giudicatrice di appalto-concorso, è in ogni caso quello di verificare se l’inclusione dell’interessato nella Commissione sia stato dovuto alle sue capacità professionali, o se invece abbia avuto una qualche connessione con le funzioni dell’ufficio ricoperto (C.d.S., Sez. V, 8 maggio 2002, n. 2492, relativa proprio al caso dell’assessore di una Comunità Montana che impugnava il provvedimento tutorio di annullamento delle deliberazioni dell’Ente, nella parte recante la liquidazione allo stesso del compenso per l’opera svolta quale Presidente di una Commissione giudicatrice di appalto-concorso).
In proposito si rammenta che, secondo la giurisprudenza contabile, la commisurazione del compenso dei componenti delle Commissioni giudicatrici di appalto-concorso con riguardo alla tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti è ammissibile solamente per quei componenti che siano chiamati a farne parte per conferire apporti di contenuto professionale in relazione alla natura dell’appalto (C.conti, Reg. Puglia, Sez. giurisd., 23 maggio 2003 , n. 452).
marco panaro
00martedì 3 luglio 2007 16:55
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, BARI, Seconda Sezione, sent. 1690/2007
La competenza della commissione di gara di valutare la idoneità tecnica dei partecipanti è indubbia e non richiede particolare motivazione, essendo compito della commissione di gara valutare la capacità tecnica delle ditte partecipanti desumendola dalle esperienze dalle medesime attestate.
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