contratto unilaterale

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marco panaro
00martedì 2 gennaio 2007 14:50
Tribunale Amministrativo Regionale Campania Salerno sez.I 19/12/2006 n. 2231

Di là dal riferimento alla “convenzione” (la quale – nella dogmatica del contratto – evoca il consensus in idem placitum e, con esso, l’accordo bilaterale inteso quale conforme e convergente dichiarazione di volontà, assunto a requisito costitutivo del negozio giuridico: arg. ex artt. 1325, 1326 e 1418 c.c.), la civilistica moderna è ormai sufficientemente concorde (indipendentemente dalla diversità delle molteplici opzioni ricostruttive prospettate, sulle quali non è necessario né utile indugiare) sulla necessità di tenere distinte le nozioni di contratto e quella di negozio bilaterale.

In particolare, l’art. 1333 cod. civ. (che regola il meccanismo perfezionativo del contratto che preveda obbligazioni del solo proponente in modo divergente rispetto al modello dello scambio di proposta ed accettazione conformi, di cui all’art. 1326), conferma, sul piano sistematico, che la bilateralità nella formazione del contratto è indispensabile (fuori dei casi della donazione e dei contratti reali, che evidenziano autonoma ratio) solo laddove bilaterali siano i relativi effetti (di guisa che può convenirsi sul rilievo che la bilateralità attenga al profilo degli interessi divisati, piuttosto che al momento perfezionativo, vale a dire al rapporto contrattuale ed al momento funzionale, piuttosto che all’atto negoziale ed al profilo strutturale): nel senso che, ove alla promessa si accompagni una repromissione finalizzata alla instaurazione di un sinallagma, non si può fare a meno della duplice e conforme dichiarazione di volontà delle parti, laddove, in tutti gli altri casi, la promessa di chi vuole obbligarsi, purché giustificata, è sufficiente a far sorgere il relativo vincolo giuridico (onde si è efficacemente argomentato nel senso che, nel nostro ordinamento, al dichiarazione d’impegno sorretta da giusta causa rappresenta la “minima unità contrattuale”, cioè la fattispecie contrattuale più elementare).

Non importa, come giova ripetere, interrogarsi sulla natura del c.d. contratto unilaterale (che taluno vorrebbe, evocando l’errore “sistematico” del codificatore storico, “riqualificare” in termini di promessa unilaterale, altri preferisce “normalizzare” quale semplice ipotesi di contratto che si forma per silentium): ciò che conta è evidenziare che può aversi senz’altro contratto (ovvero convenzione) anche senza duplice dichiarazione di volontà, le quante volte la formalizzazione dell’impegno unilaterale appaia idonea a far sorgere, a carico del promettente, un vincolo giuridicamente impegnativo.
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