cla, visto che le prossime vacanze estive sono lontane, questa recente sentenza sei autorizzato a leggerla nella vacanze di natale. sugli sci, ovviamente... tanto agli impianti di risalita c'è sempre coda...
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Corte di cassazione sentenza n.18853 del 27 settembre 2005: ha chiarito che i fabbricati strumentali alle attività agricole sono esente dall’Ici a partire dall’anno 1999.
La Corte di Cassazione ha chiarito, in altri termini, l’applicazione dell’art. 3-bis, Decreto Legge n. 557/1993, introdotto dall’art. 2, D.P.R. n. 139/1998, norma che, in quanto innovativa e non interpretativa, non può essere applicata retroattivamente ai periodi di imposta precedenti la sua entrata in vigore. Per questi, infatti, l’esclusione di imposta ricorre se oltre al fatto che i fabbricati siano utilizzati per funzioni strumentali all’attività agricola, c’è identità soggettiva tra il possessore del fabbricato ed il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno. I giudici della Cassazione hanno chiarito che il valore dei fabbricati rurali funzionalmente connessi ad un fondo è ricompresso nella determinazione della base imponibile dei terreni agricoli, che tiene conto non solo della rendita derivante dal valore del suolo ma anche della parte di reddito forfettaria derivante dall’attività agricola comprensiva del valore delle immobilizzazioni e dei fabbricati strumentali all’attività stessa. Da ciò deriva che l’esclusione dei fabbricati rurali dall’Ici serve ad evitare una duplicazione illegittima dell’imposta. La ruralità del fabbricato, a partire dal 1999, dipende solo dalla sua utilizzazione a prescindere da qualsiasi valutazione sulla titolarità della proprietà.