ici cassazione coop. agricole

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crisgiud
00martedì 12 aprile 2005 16:13
Con Sentenza 1° aprile 2005 n. 6884, la Corte di Cassazione ha dato chiarimenti sui criteri da utilizzare per determinare se un fabbricato è da considerarsi rurale, e quindi esente dall'ICI, oppure no: i giudici hanno sottolineato che, in base al D.P.R. n. 139/1998, le costruzioni a destinazione non abitativa, strumentali all'attività agricola o agrituristica, destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alla custodia di macchine ed attrezzi necessari per la coltivazione, sono da considerarsi rurali soltanto in base alla loro destinazione e finalità. Solo nei casi in cui l'immobile sia utilizzato come abitazione devono coesistere le caratteristiche previste dal previgente D.L. 557/1993, affinché il fabbricato possa essere considerato rurale e come tale esente da ICI.
Quindi…il collegamento (“asservimento”) fra terreno e fabbricato non è più richiesto per i fabbricati che non sono utilizzati come abitazione, con la conseguenza che le cooperative agricole si vedranno esentare dall’ici fabbricati strumentale all’esercizio d’impresa, con possibilità di richiedere i rimborsi fin dal 1999 (dopo l’entrata in vigore del dpr 139/1998 che ha modificato l’art. 9 del dl n. 557/1993). Una bella batosta per i comuni con queste realtà.
clatemp
00venerdì 15 aprile 2005 14:42
vedi che avevo ragione che dev intervenire più spesso?...

non è che per caso hai già sotto mano la sentenza da mettere sull forum?
crisgiud
00sabato 16 aprile 2005 09:45
non sono ancora riuscita a trovarla da nessuna parte... bisogna aspettare un pò. bisognerà leggerla bene, per ora dobbiamo fidarci dell'articolista di italiaoggi. certo è che la coop a cui ho fatto ingenti accertamenti, per i quali sta pagando, non aspetterà troppo a chiedere la revoca...

a me sembra una forzatura sta roba qua: ai fini delle imposte dirette la coop agricola ha reddito d'impresa, non reddito agrario...
e poi, anche controllare il "requisito di prevalenza", cioè che la maggior parte dei prodotti soggetti a trasformazione provenga da conferimenti di soci, non è proprio cosa agevole.
clatemp
00sabato 16 aprile 2005 13:43
pensa che il comune dove lavoravo io prima del 2001 (sempre in provincia di mantova) ha appena vinto in commissione tributaria contro un ricorso avverso un diniego di rimborso dell'ICI pagata da tre cooperative agricole. La sentenza è molto interessante ma certo se dovesse essere smentita dalla cassazione...
se riesco te la mando via fax uno di questi giorni
clatemp
00martedì 3 maggio 2005 14:18
ancora niente cris? ho cercato anch'io ma senza successo...
clatemp
00martedì 26 luglio 2005 14:25
io l'ho trovata e l'ho anche letta...
lillo1
00martedì 26 luglio 2005 17:08
Re:

Scritto da: clatemp 26/07/2005 14.25
io l'ho trovata e l'ho anche letta...



passeggiando al mattino sulla spiaggia, in alternativa al tamassia?[SM=g27819]
clatemp
00giovedì 28 luglio 2005 10:30
[SM=g27820] come hai fatto ad indovinare?!?[SM=g27828]
lillo1
00giovedì 28 luglio 2005 10:49
perchè SO (per certo) che sei completamente fuoriiiiiiiiiiii.[SM=g27825]
per fortuna non pericoloso, ma cmq...........[SM=g27827]
lillo1
00lunedì 24 ottobre 2005 22:01
cla, visto che le prossime vacanze estive sono lontane, questa recente sentenza sei autorizzato a leggerla nella vacanze di natale. sugli sci, ovviamente... tanto agli impianti di risalita c'è sempre coda... [SM=g27827]:


Corte di cassazione sentenza n.18853 del 27 settembre 2005: ha chiarito che i fabbricati strumentali alle attività agricole sono esente dall’Ici a partire dall’anno 1999.

La Corte di Cassazione ha chiarito, in altri termini, l’applicazione dell’art. 3-bis, Decreto Legge n. 557/1993, introdotto dall’art. 2, D.P.R. n. 139/1998, norma che, in quanto innovativa e non interpretativa, non può essere applicata retroattivamente ai periodi di imposta precedenti la sua entrata in vigore. Per questi, infatti, l’esclusione di imposta ricorre se oltre al fatto che i fabbricati siano utilizzati per funzioni strumentali all’attività agricola, c’è identità soggettiva tra il possessore del fabbricato ed il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno. I giudici della Cassazione hanno chiarito che il valore dei fabbricati rurali funzionalmente connessi ad un fondo è ricompresso nella determinazione della base imponibile dei terreni agricoli, che tiene conto non solo della rendita derivante dal valore del suolo ma anche della parte di reddito forfettaria derivante dall’attività agricola comprensiva del valore delle immobilizzazioni e dei fabbricati strumentali all’attività stessa. Da ciò deriva che l’esclusione dei fabbricati rurali dall’Ici serve ad evitare una duplicazione illegittima dell’imposta. La ruralità del fabbricato, a partire dal 1999, dipende solo dalla sua utilizzazione a prescindere da qualsiasi valutazione sulla titolarità della proprietà.
clatemp
00giovedì 27 ottobre 2005 13:36
pensa che avevo letto un commento su un quotidiano su questa sentenza e avevo capito l'esatto contrario... (sarò "rinco" io o il giornalista? [SM=g27820]: )
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