maxiemendamento alla finanziaria

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marco panaro
00mercoledì 17 dicembre 2003 12:02
122. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui sia legittimata la regione, quest'ultima, fatte salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, la parola «regionale» è soppressa.

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