partecipazione a società e consorzi... comunicazioni

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lillo1
00domenica 18 febbraio 2007 21:53

Le disposizioni contenute nei commi 587, 588, 589, 591 e 735 dell’articolo unico della legge Finanziaria 2007 introducono nuovi adempimenti per gli Enti locali.
il comma 587 prevede in capo agli Enti locali, oltre che alle amministrazioni statali e regionali, l’obbligo di comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 30 aprile di ogni anno, una serie di informazioni relative ai consorzi ed alle società a totale o parziale partecipazione da parte degli stessi enti.
In caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati richiesti, il seguente comma 588, prevede il divieto per l’amministrazione interessata di erogare somme a qualsiasi titolo a favore del consorzio o della società o a favore dei propri rappresentanti in seno agli organi di governo delle partecipate.
In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 587 (comunicazione dei dati) e 588 (blocco dei pagamenti), i trasferimenti statali a favore delle amministrazioni inadempienti, così come disciplinato dal comma 589, vengono decurtarti di una cifra pari alle spese sostenute dalle stesse a favore di consorzi e società.
Gli elementi desunti dalle comunicazioni pervenute alla Funzione pubblica, in quanto dati pubblici, verranno poi pubblicati sul sito web del Dipartimento.
Il comma 735 prevede, infine, ulteriori obblighi di pubblicità per tutte le pubbliche amministrazioni; gli incarichi di amministratori delle società conferiti dai soci pubblici e i valori relativi ai compensi pattuiti, dovranno infatti essere resi pubblici con affissione all'albo e nel sito informatico dell'amministrazione controllante, con l’obbligo di aggiornamento semestrale.
La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, fino a diecimila euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società.

che dicono i nostri esperti? uscirà qualche modello per le comunicazioni previste da queste norme?
in ogni caso, bisognerà tenere ben presente la data (30 aprile) viste le sanzioni....
lillo1
00martedì 3 aprile 2007 21:41
Il Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato che per consentire l’adempimento dell’obbligo di cui al citato comma 587 della legge finanziaria 2007 saranno pubblicati sul proprio sito le indicazioni sulla procedura di inserimento dei dati (entro l’11 Aprile) e l’indirizzo Web del sito dedicato all’adempimento (entro il 16 Aprile).
Le amministrazioni interessate sono invitate, infine, a non inviare alcuna comunicazione al Dipartimento prima dell’avvio della procedura di trasmissione telematica.
lillo1
00domenica 6 luglio 2008 18:20
la Corte costituzionale continua a scardinare la Finanziaria 2007. Questa volta nel mirino della Consulta è finito il pacchetto di norme (commi da 587 a 591 della legge n.296/2006) voluto dall'ex ministro Linda Lanzillotta per monitorare le partecipazioni detenute da regioni ed enti locali in società e consorzi.
A rivolgersi alla Corte sono state le province autonome di Trento e Bolzano secondo cui le norme, lungi dal contenere principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, avrebbero invece introdotto disposizioni di dettaglio «direttamente applicabili ai destinatari e non cedevoli» e per questo illegittime in quanto lesive delle competenze legislative primarie attribuite alle due province.
I giudici costituzionali con la sentenza n.190/2008, hanno accolto quasi in toto le tesi degli enti locali, salvando solo il comma 587 e il 591 e dichiarando invece incostituzionali i commi da 588 a 590 della legge. Ciò significa che resta in vigore per gli enti l'obbligo di comunicare annualmente alla Funzione pubblica i dati sulle partecipazione a consorzi e società (le informazioni, prevede poi la Finanziaria 2007, devono essere pubblicate sul sito del dipartimento di palazzo Vidoni e il ministro della funzione pubblica deve riferirne annualmente alle camere ndr).

Ma scompare tutto l'apparato sanzionatorio previsto dalla manovra nel caso di inadempimento delle amministrazioni. In caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati, la legge n.296/2006 vietava agli enti la possibilità di erogare somme a qualsiasi titolo in favore del consorzio o della società (comma 588). La violazione di quest'ultimo divieto veniva a sua volta sanzionata con la detrazione dai trasferimenti erariali di una cifra pari alle spese sostenute nell'anno dalle amministrazioni (comma 589).

Per la Consulta si tratta di norme di dettaglio che non potevano trovare collocazione in una legge finanziaria. «La violazione dell'obbligo di comunicazione non incide sul complessivo limite di spesa da parte della regione o dell'ente locale», si legge nella sentenza. «Pertanto, non può ritenersi che la previsione sanzionatoria di cui al comma 588 a carico delle amministrazioni regionali e locali che non abbiano comunicato i dati prescritti dal comma 587 costituisca, come affermato dal comma 590, principio di coordinamento della spesa pubblica, vincolante anche per le regioni e le province autonome». Stesso discorso per il comma 589 che sanziona, con la detrazione di fondi erariali, la violazione del divieto di erogazione delle somme in favore delle società e dei consorzi partecipati dalle amministrazioni regionali o locali.
Anche in questo caso, dice la Corte, non c'è alcuna connessione con la violazione di un limite complessivo di spesa imposto a regioni ed enti locali. «La previsione di tale sanzione non costituisce dunque principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica», concludono i giudici, «ed è quindi lesiva dell'autonomia di spesa e, più in generale, dell'autonomia finanziaria regionale e provinciale».
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