servizi pubblici locali. cosa sono?

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lillo1
00martedì 27 ottobre 2009 11:40
qualcuno mi dà una definizione di cosa si intende per servizi pubblici locali?
l'asilo nido comunale secondo voiè un servizio pubblico locale?

marco panaro
00martedì 27 ottobre 2009 16:25
Bella lei! [SM=g27823]

Comunque direi che sì, è un servizio pubblico. Semmai si può discutere sulla rilevanza economica.
lillo1
00martedì 27 ottobre 2009 17:41
ma io ero rimasta al fatto che l'asilonido è un servizio sociale. così è classificato in bilancio; e anche dalla nostra regione, l'assessorato competente è quello all'assistenza.

e anche marchino quando mi diede ottimi consigli per l'affidamento in concessione di un micro nido mi disse che non riestrava nel codice...

[SM=g27819]

marco panaro
00mercoledì 28 ottobre 2009 21:35
Il fatto che non rientri nel Codice può essere dovuto:
a) alla circostanza che si trovi nell'allegato IIB del medesimo; questo significa solo che, per la Ue, non è ancora matura, nel settore, una concorrenza sovranazionale;
b) alla circostanza che si tratti di concessione e non di appalto.

Mi spieghi lo scopo della domanda?
lillo1
00martedì 3 novembre 2009 11:38
ti spiego.

la cosa non riguarda i miei comuni attuali, ma il mio ex comune, a cui continuo a fare consulenza (gratuita) per amicizia personale nei confronti della nuova sindaca e della nuova assessora.

il comune aveva a suo tempo affidato in concessione (con gara) a una coopertiva sociale la gestione integrale del micro nido per un periodo di cinque anni.
alla gara avevano partecipato 2 cooperative.
la cooperativa aggiudicataria dopo due anni di gestione disastrosa ha dato forfait, ed è stato risolto il contratto. la seconda cooperativa non ha accettato di subentrare.
il comune, sia per ragioni di tempo (la cooperativa uscente ha lasciatro a fine luglio, e a settembre si doveva riaprire)sia per evitare il disastro precedente, ha affidato direttamente la gestione ad una associazione locale. ora il revisore dei conti contesta questa assegnazione, sia sotto il profilo soggettivo, perchè secondo leil'associazione non può svolgere questa attività, sia ai sensi dell'art. 23 bis del d.l. 112/2008
stavo cercando si controdedurre alle sue osservazioni senza scrivere troppe fesserie...

marco panaro
00martedì 3 novembre 2009 22:54
Ma che razza di revisore dei conti avete? [SM=g27825]
lillo1
00martedì 3 novembre 2009 23:20
una che fa il suo mestiere e controlla sul serio...

marco panaro
00mercoledì 4 novembre 2009 11:50
La legislazione regionale dice qualcosa?
lillo1
00mercoledì 4 novembre 2009 12:11
mmmh. non lo so. sulla questione specifica delle modalità di affidamento del servizio vuoi dire?
non credo. c'è tutta una normativa regionale sui criteri di gestione, parametri per il regolamento sul funzionamento, rapporti tra lattanti -divezzi-e-traballanti ed educatori e personale ausiliario... ma sulle modalità di affidamento non ho mai visto niente.




lillo1
00domenica 8 novembre 2009 11:14
nei pareri resi ai sensi dell'art. 23 bis del 112 dall'autorità garante della concorrenza e del mercato l'autorità non esclude la propria competenza in materia di affidamento di asilo nido comunale. in tutti i casi sottoposti a richiesta di parere, non l'ha effettivamente reso per motivazioni varie (insufficienza di elementi, affidamento diverso dall'in house ecc..) ma non ha detto (come ha detto in altri casi) che non si tratta di un servizio pubblico locale...


§§§§§§§§§§§§§§

autorità garante della concorrenza e del mercato

richiesta di parere relativa all’affidamento, ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione del servizio di asilo nido.


Con riferimento alla richiesta in oggetto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 29 luglio 2009 ha preso atto delle informazioni fornite dall’ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.
Nel caso in questione, appare necessario operare alcune considerazioni riguardanti le condizioni individuate dall’articolo 23 bis, d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, ai fini della scelta di affidare il servizio in oggetto in deroga alle modalità ordinarie. Si ritiene opportuno ricordare, al riguardo, che la normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma, tuttavia, ha previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.
Nel caso di specie, si ritiene che l’Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l’affidamento della gestione del servizio di asilo nido.
L’Amministrazione Comunale, infatti, si è limitata a giustificare la decisione di affidare il servizio in questione attraverso modalità in house sulla base della constatazione secondo cui tale modalità permetterebbe l’applicazione di tariffe più contenute che nell’ipotesi di affidamento tramite gara.
Tale constatazione, tuttavia, sarebbe dovuta derivare da una seppur minima attività di consultazione del mercato finalizzata a verificare l’eventualità che altri operatori fossero nelle condizioni di offrire il medesimo servizio. La circostanza, peraltro, che operatori terzi abbiano autonomamente manifestato un interesse alla gestione del servizio e, peraltro, a condizioni asseritamene migliori di quelle prospettate dalla società Lupiae Servizi s.p.a., appare escludere la sussistenza di quelle particolari caratteristiche economiche, sociali, geomorfologiche o ambientali del contesto territoriale di riferimento tali da non consentire al ricorso al mercato ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 3.
All’Autorità non sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare l’effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato.
lillo1
00martedì 10 novembre 2009 12:05
ho sbagliato a postare il parere dell'autorità. volevo postare quello che diceva (ma non lo trovo più) che si considerano a rilevanza economica tutti i servizi che abbiano, anche solo in astratto, una redditività, e sia sucscettibile, anche solo potezialmente, di essere gestite in forma remunerativa.

se è così, credo che la cerchia dei servizi privi di rilevanza economica si restringa notevolmente...

lillo1
00sabato 16 ottobre 2010 10:47
E' stato pubblicato sulla G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010, il DPR 168 del 6 settembre 2010, recante il regolamento di attuazione della riforma dell'art. 23 bis. del D. L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, con il quale viene finalmente conclusa l'opera di riforma dei servizi pubblici locali in particolare quelli a rilevanza economica. Gli enti locali, hanno un anno di tempo per adeguarsi alle disposizioni che prevedono l'apertura del mercato alla concorrenza, attivando le procedure ad evidenza pubblica. Nello stesso arco temporale, gli enti avranno la possibilità di effettuare una puntuale e documentata ricognizione di tutte quelle situazioni che non possono essere liberalizzate, in conformità con le stringenti condizioni stabilite dal dpr 168/2010. Il predetto regolamento contiene alcune deroghe, riguardanti i servizi di distribuzione del gas naturale, dell'energia elettrica, del trasporto ferroviario regionale, delle farmacie comunali e dei servizi strumentali.
Michele Dei Cas
00lunedì 18 ottobre 2010 08:41
Interessante (sulla vexata quaestio, ma... economicamente rileva o non rileva?)c.d.s. 6529 del 8/6/2010:
Ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di tale rilevanza non si può dunque, alla stregua della riportata giurisprudenza costituzionale e della ivi richiamata giurisprudenza comunitaria – infatti, secondo il diritto comunitario, sono soggetti alla disciplina della concorrenza solo i servizi di interesse economico generale (v. art. 86, ex-art. 90, tratt. Ce.) –, far ricorso all’astratto criterio sostanzialistico del carattere remunerativo, o meno, della loro erogazione tramite attività d’impresa svolta nel mercato, la quale garantisca la remunerazione efficace del capitale (i.e. la capacità di produrre utili), nel senso che nell’organizzazione imprenditoriale il corrispettivo desunto dal mercato dei prodotti (beni e servizi) deve remunerare, con un tendenziale margine di profitto, il costo desunto dal mercato dei fattori della produzione. In effetti, qualsiasi attività, anche quella istituzionalmente esercitata da enti pubblici e comunemente considerata priva di rilevanza economica – attività e servizi, per lo più connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, gestiti in funzione di mera copertura delle spese sostenute, anziché del perseguimento di profitto d’impresa, le cui spese per lo più fanno carico alla finanza pubblica e la cui disciplina è normalmente diversa da quella dei servizi a rilevanza economica –, può essere svolta in forma d’impresa, purché vi sia un soggetto (in questi casi, un’istituzione pubblica) disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle imprese, per procurarsi le relative prestazioni. Si tratta di distinzione incerta e di differenze di regime non ontologicamente necessarie, come dimostrato dall’esistenza, per un verso, di servizi corrispondenti alla prima definizione, erogati da pubbliche amministrazioni in forma non remunerativa (si pensi all’istruzione o alla sanità), e, per altro verso, di servizi analoghi a quelli del secondo gruppo, erogati da imprese (si pensi agli istituti di patronato o ai centri di assistenza fiscale). La scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi.
A fronte della rilevata inidoneità di criteri distintivi di natura astratta, sostanzialistica e/o ontologica a discernere la natura delle due categorie di servizi pubblici in esame, occorre far ricorso ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio.

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