sostituzione caldaia

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stefanolazzari
00martedì 9 settembre 2003 10:02
Si deve procedere alla sostituzione di una caldaia di un condominio.
Il passaggio della caldaia demolita e della nuova caldaia potrebbe avvenire per la via più breve e più economica per tutti, attraverso il garage di un condomino.
Il condomino però nega l’accesso per il passaggio che comporterebbe comunque la demolizione e ricostruzione di una tramezza.
Si può comunque far valere il diritto dei restanti condomini al passaggio “più economico”?
Grazie

Antosenior
00martedì 9 settembre 2003 10:13
Se il condomino è proprietario esclusivo del passaggio, si deve chiedere la costituzione di una servitù.
La via più sicura è l'accordo per la costituzione di una servitù volontaria, in quanto per la costituzione di quella coattiva è necessaria la previsione espressa della legge.
Il codice civile non menzione espressamente questo tipo di servitù, pertanto mi sembra difficile che il giudice la possa riconoscere coattivamente (a meno che non si dichiari l'incostituzionalità della normativa che non la prevede).
Commissario Maigret
00martedì 9 settembre 2003 10:22
Senza il consenso del condomino alla costituzione di una servitù volontaria, come dice Anto, mi sembra difficile costringerlo a subire il passaggio delle tubature.

Comunque, una fattispecie simile è stata esaminata dalla Corte d'Appello di Milano, Sez. 1 (sentenza 379 del 12 febbraio 1988, che non riesco a trovare, ehi CICOOOOOOOOO).



stefanolazzari
00martedì 9 settembre 2003 10:25
ALT!
Non è il passaggio delle tubature, ma solo il passaggio della nuova caldaia fino al locale centrale termica. Il garage in questione ritornerebbe al proprietario nelle condizioni iniziali.
Dall risposta di Antonio, sapendo che il proprietario non sarà mai d'accordo, mi sembra di capire che si dovrà trovare un altro passaggio ovviamente molto meno economico per i condomini.
Giusto?
Antosenior
00martedì 9 settembre 2003 10:40
Forse non ho ben capito la questione!
Si tratta solo di far passare la caldaia, inteso come trasporto di un pezzo da una parte all'altra?
Comunque, anche in questo caso, non è possibile ottenere una servitù coattiva (come afferma l'art. 1051 c.c., comma 4).
stefanolazzari
00martedì 9 settembre 2003 10:51
Esattamente si tratta solo di far passare la caldaia attraverso il percorso più breve e quindi più economico.
Se ben capisco io allora bisognerà trovare un altro percorso, giusto?
Antosenior
00martedì 9 settembre 2003 11:41
Si, bisogna trovare un altro percorso!
cicolex
00martedì 9 settembre 2003 15:29
Scusate il ritardo (a volte bisogna lavorare...)
Ovviamente non è configurabile una servitù nel caso emarginato.
Proviamo però a fare un altro ragionamento.....
L'assemblea delibera ex ar. 1108, sappiamo che il pregiudizio temporaneo del singolo non impedisce alla maggioranza l'innovazione. Tale pregiudizio dovrà essere eventualmente risarcito....ad esempio ex. art. 843.
E' pacifico che l'art. 843 è applicabile anche nel condominio. L'accesso e il passaggio possono comportare necessariamente anche una modica e temporanea alterazione della situazione di fatto. (cass 74/3909 ha sostenuto che è possibile la rimozione di un muretto).


Antosenior
00martedì 9 settembre 2003 15:50
Il discorso di Cico è condivisibile se si tratta di proprietà in comune, ma se si tratta di proprietà esclusiva non credo proprio si possa fare!
cicolex
00martedì 9 settembre 2003 18:17
I dubbi di antonio sono degni di nota anche se l'art. 843 non porrebbe tali preclusioni.
Tuttavia non bisogna limitarsi a puri discorsi dottrinali (come io per primo ho fatto...)ma valutare gli aspetti concreti.
Qualora l'assenso non dovesse pervenire l'unica soluzione sarebbe quella di adire l'autorità giudiziaria i cui costi (e tempi) sono ormai noti a tutti.....
Antosenior
00mercoledì 10 settembre 2003 09:03
Caro Cico, l'art. 843 c.c. si riferisce alla proprietà fondiaria e non alla proprietà edilizia. Inoltre, anche a volere ragionare per analogia, mi sembra tirata l'interpretazione che ritenesse "costruzione o riparazione di opera" l'installazione di una caldaia.
Infine, non mi sembra possibile che oltre a concedere il passaggio, il proprietario del bene debba anche modificarne la consistenza con opere di demolizione e ricostruzione.
Ciao
Antonio
cicolex
00mercoledì 10 settembre 2003 10:02
Caro Antonio l'art. 843 trova applicazione anche nel condominio (T. Milano 20/2/1992; cass. 69/1573)
Inoltre cass 74/3909 ha sostenuto che per l'accesso e il passaggio è possibile apportare una temporanea alterazione (nel caso specifico abbattimento di un muretto)
Comunque ribadisco: economicamente parlando ne vale la pena??? temo di no.
Antosenior
00mercoledì 10 settembre 2003 10:57
Caro Cico, premesso che non sono d'accordo con la giurisprudenza (vista la mia grande autorevolezza[SM=g27812] me lo posso permettere), ne prendo atto e faccio ammenda della mia ignoranza![SM=g27816]
Ciao
Antonio

[Modificato da Antosenior 10/09/2003 10.58]

cicolex
00mercoledì 10 settembre 2003 11:42
Caro Antò se tu sei ignorante....beata ignoranza [SM=g27827]
La giurisprudenza che ho riportato non è certo idonea a dissipare ogni dubbio....e la Tua autorevolezza è da tenere in dovuto conto [SM=g27822]
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